L’argomento è stato già trattato sul flash (n. 42/2019 del 22 ottobre 2019 e n.07/2020 del 16 Febbraio 2020).
Il decreto legge sulle pensioni introduce la possibilità di riscattare con oneri agevolati il corso di studi universitari per i lavoratori che hanno meno di 45 anni. Il riscatto riguarda però solo periodi temporali da valorizzare con il sistema contributivo.
L’entrata in vigore del DL 4/2019 introduce la facoltà di riscattare con oneri agevolati il corso di laurea. L’articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 consente, in particolare, fino al compimento dei 45 anni di età, la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995, pagando un onere economico di poco superiore a 5mila euro per ogni anno riscattato.
La facoltà presenta quindi due limiti: si rivolge solo ai soggetti che hanno meno di 45 anni alla data della domanda di riscatto e si riferisce ai periodi di studi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1995, cioè per i quali è applicabile il sistema di calcolo contributivo.
Le suddette precisazioni consentono, quindi, di delimitare con maggiore precisione le platee dei lavoratori interessati. In primo luogo la facoltà non è attivabile da coloro che stanno cercando di aumentare l’anzianità contributiva per uscire con la quota 100 da qui al 2021. E’ naturale, infatti, che se la norma chiede un’età non superiore a 45 anni i lavoratori interessati alla quota 100 sono tagliati fuori perché non riuscirebbero a centrare i 62 anni entro il triennio 2019-2021. Sono fuori però anche quei lavoratori che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31 dicembre 1995 considerato che l’eventuale riscatto del periodo di studi ricadrebbe nel sistema retributivo. Dovrebbe essere, invece, possibile per coloro che hanno frequentato l’università a cavallo degli anni 1995/1996 conseguendo il relativo diploma dopo il 31 dicembre 1995 riscattare solo gli anni successivi al 31 dicembre 1995. Sul punto l’Inps ed il Ministero dovranno fornire specifiche istruzioni.
Il riscatto servirà anche ai fini della misura della pensione. Fortunatamente il Governo con la pubblicazione in GU del decreto legge ha corretto una svista presente nella prima versione della norma che avrebbe rischiato di limitare l’efficacia del riscatto agevolato ai soli fini del diritto a pensione considerato che nella prima versione il riscatto agevolato avrebbe avuto efficacia, infatti, solo ai fini dell’aumento dell’anzianità contributiva e non ai fini della determinazione della misura dell’assegno.
La versione pubblicata, invece, non contiene traccia di tale passaggio e, pertanto, si può ritenere che la contribuzione versata per il riscatto del periodo di studio, ancorché agevolata, concorrerà non solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione ma anche ai fini della sua misura. Del resto non poteva essere diversamente: la maggior parte dei giovani ha problemi più dal punto di vista della misura della pensione dato che il sistema contributivo prevede il raggiungimento di importi soglia minimi da soddisfare per ottenere la pensione.
Per quanto riguarda i costi la disposizione è analoga a quella introdotta dalla legge 247/07 dal 1° gennaio 2008 che consente il riscatto agevolato della laurea per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale ipotesi l’onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.710 euro al valore 2018) moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell’anno di presentazione della domanda. In definitiva il riscatto di un anno costa 5.184,3 euro.
Da ricordare: la rivalutazione della contribuzione versata ha effetto dalla data della domanda di riscatto e non dall’anno a cui si riferisce il riscatto.
I lavoratori esclusi dal perimetro di applicazione del beneficio possono riscattare la laurea con le normali regole:
- se i periodi si collocano nel sistema retributivo, si utilizza il metodo della riserva matematica;
- se i periodi si collocano nel sistema contributivo si utilizza il criterio dell’aliquota percentuale ma prendendo, in questo caso, a riferimento la retribuzione versata nelle ultime 52 settimane di lavoro.