Multa illegittima per chi fa salire in auto la prostituta

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Ultimo aggiornamento 28/05/2022

Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico.

La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l’iniziativa economica privata identificata con l’attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo son legge dello Stato. Queste le precisazioni ricavabili dall’ordinanza della Cassazione n. 4927/2022.

Per la Cassazione, dunque, la sicurezza e la disciplina dell’attività economica, come quella della prostituzione, non sono materia sulle quali il Sindaco può intervenire, multando il conducente che si ferma per far salire in auto una prostituta.

Nel caso concreto il Giudice di Pace aveva annullato l’ordinanza di ingiunzione del pagamento della multa, previa disapplicazione del regolamento comunale di Polizia Locale. Il Comune appellava la decisione, ma il Tribunale respingeva l’appello evidenziando come “la previsione regolamentare in oggetto era in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà d’iniziativa economica se non mediante leggi statali.”

La Cassazione ha infine rigettato il ricorso del comune, confermando l’eccesso di potere del Sindaco in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “del DIgs. n. 261/2000, art. 54, comma 4, come sostituito dal D. L. n. 92/2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2008, art. 1, comma 1, nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.”

Come già precisato dalla stessa Corte di Cassazione del resto “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente delimitate “in quanto il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto, non consente di attribuire totale libertà all’organo amministrativo investito della funzione, neppure se la finalità è di tutelare un bene o un valore, è infatti “indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.”

Al riguardo occorre altresì ricordare che l’attività della prostituzione non è illecita, rientra tra le attività economiche e la stessa può essere limitata solo da norme statali, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Regola che vale anche se, come ha fatto il Comune nel caso di specie, adduce la tutela del cittadino, perché deborderebbe comunque in una competenza esclusiva dello Stato.

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