Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) – Sentenza Corte Costituzionale n. 4/024 dell’11 gennaio 2024
Sul nr. 4 del 27 gennaio 2024 del flash e sul sito avevamo pubblicato il testo della nota con la quale la Segreteria Nazionale aveva interessato il Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali allo scopo di valutare ogni eventuale possibile effetto, nei riguardi del personale della Polizia di Stato, della Sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità̀ costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità̀ di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.
Si riporta di seguito il testo della risposta della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio V- Relazioni sindacali fornita con la circolare 555/V-RS/ prot 007856 del 12 aprile 2024:
“Con riferimento alla tematica di cui all’oggetto e in relazione alle segnalazioni pervenute, di seguito si partecipano gli elementi di riscontro qui forniti dalla competente Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, opportunamente interessata al riguardo.
Com’è noto, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 gennaio 2024 ha riproposto all’attenzione un emolumento del trattamento economico fondamentale previsto per il personale contrattualizzato, ovvero la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.LA.), consistente in un’indennità proporzionale all’anzianità di servizio nella quale sono confluiti gli assegni per classi e scatti in godimento al 31.12.1986.
La richiamata pronuncia riguarda la mancata applicazione di una previsione della R.I.A. per il personale del Comparto Ministeri (oggi Funzioni Centrali).
Per tale personale, infatti, la R.IA. è stata istituita dal 1° gennaio 1987 con d.P.R. n. 266/1987 e successivamente adeguata con il d.P.R. n. 44/1990, con la previsione di maggiorazioni al raggiungimento di determinate soglie di anzianità
(5/10/20 anni).
Di fatto, con il decreto-legge n. 384/1992, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, è stata prevista la proroga al 31.12.1993 di tutti i contratti collettivi vigenti e il contestuale blocco degli incrementi retributivi automatici.
La citata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto erronea l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, avvenuta con l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001). Quest’ultima stabiliva che gli effetti economici e giuridici dell’art. 7, comma 1, erano quelli cristallizzati al 31.12.1990, ricomprendendo tra questi anche le anzianità di servizio utili per le maggiorazioni della R.I.A. del Comparto Ministeri.
In sostanza, con la Legge Finanziaria 2001 si è venuta a determinare una sperequazione retributiva a danno di dipendenti pubblici del Comparto Ministeri che non si sono visti riconoscere l’anzianità di servizio e i correlati effetti economici maturati nel triennio 1991/1993.
Per il personale della Polizia di Stato, la R.L.A. è stata introdotta dall’art. 3 del d.P.R. n. 150/1987 ed è tuttora corrisposta in maniera residuale agli aventi diritto. La sua entità è data dal valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986.
Con l’attuazione del decreto legislativo n. 193/2003, a decorrere dal 1.1.1995 non è stato più previsto alcun incremento e l’importo è stato di fatto “congelato”.”
Per lo stesso personale, la R.I.A. è stata incrementata con il d.P.R. n. 147/1990 che, a differenza dell’adeguamento avvenuto per il personale del Comparto Ministeri con il d.P.R. n. 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.
In conclusione, la suddetta Direzione Centrale ha confermato che la sentenza di cui si tratta non produce alcun effetto sulla R.I.A. corrisposta al personale della Polizia di Stato.