La Legge 104/1992, conosciuta anche come Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap riconosce diversi tipi di invalidità, handicap e disabilità alle quali sono collegati benefici e agevolazioni per caregivers e diretti interessati. È importante sapere che ogni tipologia ha criteri di valutazione e benefici specifici, che possono fare una grande differenza nella qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Invalidi civili
L’invalidità civile si riferisce alla menomazione, perdita o anomalia di una struttura o funzione anatomica, fisiologica o psicologica che comporta una riduzione della capacità lavorativa. Questo tipo di invalidità viene valutato attraverso una percentuale che varia dal 33% al 100%.
Gli invalidi civili includono tutte le persone, comprese quelle con disabilità visive (ciechi) e uditive (sordomuti), che hanno contratto la loro invalidità per cause civili. Questa categoria comprende cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, e include anche coloro che sono affetti da disabilità psichica. Inoltre, ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, rientrano in questa categoria anche gli ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere le attività proprie della loro età.
Può presentare domanda di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, con menomazioni che influenzano la capacità lavorativa.
Percentuale di invalidità: da un minimo del 33% a un massimo del 100%.
Benefici: prestazioni economiche variabili in base alla percentuale di invalidità e alla categoria di appartenenza (invalidi civili, ciechi civili, sordi civili).
La legislazione italiana riconosce diverse categorie di invalidità civile, ciascuna con specifiche definizioni e criteri di valutazione.
L’accertamento dell’invalidità civile è effettuato dalle commissioni mediche dell’ASL, che valutano la riduzione della capacità lavorativa e determinano la percentuale di invalidità. La procedura è la seguente:
- Domanda da presentare online tramite il sito dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o attraverso il supporto di un patronato. È necessario avere un codice PIN o SPID per accedere al servizio.
- Certificato medico introduttivo del medico curante compilato e inviato telematicamente che attesta la condizione di invalidità.
- Visita medica su convocazione dell’Inps presso la commissione medica competente che valuterà la documentazione presentata e la condizione di salute del richiedente.
- Procedimento finale con indicazione della percentuale di invalidità attribuita e i relativi benefici economici.
Invalidi di Guerra
Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi di guerra sono coloro che, prestando servizio per lo Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici e hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità è compito della Segreteria delle Commissioni Mediche ASL, che trasmette la documentazione alla Commissione Medica Periferica. Il verbale di visita, convalidato dalla Commissione, viene inviato all’interessato o al Patronato che lo assiste. In caso di esito negativo, il richiedente può fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Ministero del Tesoro.
Invalidi per Servizio
Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi per servizio sono i lavoratori dipendenti pubblici che, a causa di un infortunio o di una malattia correlata al servizio svolto, hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità di servizio è effettuato presso la Commissione Medica Periferica.
Invalidi del Lavoro
Gli invalidi del lavoro, come definiti dal D.P.R. 1124/64, sono i dipendenti di aziende private che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, ottengono il riconoscimento di un’invalidità superiore al 20%. Il riconoscimento dell’invalidità del lavoro è gestito dall’INAIL (www.inail.it), nella provincia in cui è avvenuto l’infortunio.
L’accertamento è effettuato dall’INAIL stesso, che possiede gli strumenti tecnici e operativi necessari per valutare lo stato invalidante e il controllo sulla permanenza di tale stato. Questo accertamento segue criteri e modalità delineati dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000.
Stato di Handicap (Legge 104/1992)
Lo stato di handicap postula la difficoltà di inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione. Questo concetto si differenzia dall’invalidità civile, in quanto valuta l’impatto della disabilità sulla vita sociale della persona in forza della condicione di svantaggio sociale rispetto alle persone normali.
La conseguenza è il riconoscimento di agevolazioni fiscali e lavorative, come permessi lavorativi e congedi retribuiti per familiari che assistono persone con disabilità grave.
La Legge 104/1992 distingue tra diversi livelli di handicap per identificare il grado di svantaggio sociale e le relative agevolazioni. Questi livelli sono:
- Persona con handicap (articolo 3, comma 1): identifica una condizione di svantaggio sociale e difficoltà di integrazione rispetto alla norma, ma non considerata grave. Questo livello dà diritto ad alcune agevolazioni, ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito.
- Persona con handicap grave (articolo 3, comma 3): riconosce una condizione di svantaggio sociale particolarmente rilevante, che determina gravi difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. Questo livello è essenziale per ottenere permessi lavorativi e congedi retribuiti per il familiare che assiste. La gravità è indicata nel verbale con la dicitura “handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992”.
Questa differenziazione consente di adattare le agevolazioni e i benefici alle specifiche esigenze di ogni persona, garantendo supporto adeguato a chi presenta difficoltà più significative nella vita quotidiana e nell’integrazione sociale.
Per il riconoscimento dello stato di handicap, si considera la difficoltà di inserimento sociale. Le commissioni valutano l’impatto della patologia sulla vita quotidiana e sulla capacità di relazione sociale. La procedura è la seguente:
- Presentazione della domanda con procedura simile a quella per l’invalidità civile, utilizzando il portale dell’INPS o tramite un patronato.
- Certificato medico del medico curante per il riconoscimento dell’handicap, inviato telematicamente all’INPS.
- Visita medica presso la commissione medica integrata, che include anche un operatore sociale e un esperto per le specifiche disabilità.
- Comunicazione esito del riconoscimento dello stato di handicap, specificando se si tratta di un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Disabilità (Legge 68/1999)
La disabilità, secondo la Legge 68/1999, si riferisce alla difficoltà di inserimento lavorativo causata dalla patologia. Questa legge prevede il “collocamento mirato” per facilitare l’occupazione delle persone con disabilità.
L’Obiettivo è quello di facilitare l’inserimento lavorativo attraverso la previsione dell’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità.
L’accertamento delle condizioni di disabilità è finalizzato a individuare la capacità lavorativa residua. Questo processo è essenziale per il collocamento mirato e coinvolge diverse commissioni mediche a seconda del tipo di disabilità (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di guerra). Per ottenerlo bisogna seguire il seguente iter:
- Domanda da presentare all’INPS o all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente, a seconda delle disposizioni regionali;
- Certificato medico del medico curante che documenti la condizione di disabilità;
- Visita medica presso la commissione medica per l’accertamento delle condizioni di disabilità, che include anche un operatore sociale e un esperto, valuta la capacità lavorativa e la potenzialità di collocamento del richiedente;
Comunicazione dell’esito dell’accertamento, con una relazione conclusiva che può includere suggerimenti per l’inserimento lavorativo e eventuali forme di sostegno necessa