Incidente stradale consistente nell’impatto con animali selvatici

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In caso di incidente stradale conseguente a impatto con animali selvatici, la giurisprudenza, in sede di merito e di legittimità, ha chiarito che l’ente che deve essere citato in giudizio, è sempre e solo la Regione in ragione delle funzioni normative e amministrative di gestione, protezione e controllo del patrimonio faunistico.

La fonte normativa è l’articolo 2052 del Codice Civile che introduce una forma di responsabilità oggettiva, che non si basa sulla colpa né sulla “custodia” dell’animale (impossibile per la fauna selvatica), ma sul rapporto di “proprietà o utilizzo”.

Poiché la Regione gestisce e “utilizza” la fauna selvatica per finalità di interesse pubblico (tutela ambientale ed equilibrio dell’ecosistema), è essa a rispondere dei danni che questi animali causano.

Con l’applicazione della responsabilità oggettiva, dovrà la Regione dimostrare il caso fortuito quale è un evento esterno, imprevedibile e inevitabile, che da solo è stato in grado di causare il danno. Si tratta di una prova molto difficile da fornire.

Un semplice attraversamento di un animale in una zona boschiva, anche di notte, non è considerato un caso fortuito, perché è un evento prevedibile. Potrebbe invece essere considerato caso fortuito un evento eccezionale, come un incendio di vaste proporzioni o un’alluvione che spinge gli animali a fuggire in massa verso zone antropizzate dove la loro presenza era del tutto imprevedibile.

Anche se il nuovo orientamento è molto più favorevole al danneggiato, in base alle norme sulla circolazione stradale (art. 2054, Codice Civile), il conducente deve comunque dimostrare di aver tenuto una guida prudente e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Questo significa che, in zone segnalate come a rischio di attraversamento animali, è necessario moderare la velocità e prestare la massima attenzione. Se emergesse che l’automobilista viaggiava a velocità eccessiva o era distratto, la Regione potrebbe invocare il concorso di colpa, ottenendo una riduzione, anche significativa, dell’importo del risarcimento.

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