Con circolare del 7 maggio 2026 il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha emanato direttive alle Procure Generali in ordine al Decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23 con particolare riguardo all’art. 12 che contiene disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione.
Ricordiamo che il decreto-legge del 24 febbraio 2026 n. 23, convertito con modificazioni nella legge del 24 aprile 2026 n. 54, ha introdotto importanti tutele per i soggetti che agiscono in presenza di cause di giustificazione introducendo un nuovo sistema di annotazione preliminare, che si aggiunge alla tradizionale iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p., da utilizzare per gestire le indagini relative a fatti coperti da cause di giustificazione.
In particolare, l’art. 12 aggiunge il nuovo comma 1-bis.1 nel corpo dell’art. 335 c.p.p., che prevede che il nome dell’autore di un fatto che “appare evidente” essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, non sia più iscritto nei registri esistenti ed in uso (mod. 21 e mod. 45), ma in un nuovo modello ad hoc, all’interno del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di “annotazione preliminare”. La menzionata norma prevede che in tal caso l’annotazione preliminare sostituisce l’iscrizione nei registri già esistenti. L’art. 13, poi, rinvia l’adeguamento ad un successivo decreto del Ministro della giustizia che in data 22 aprile 2026 è stato adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8. Detto decreto prevede l’appr5ovazione del Modello 45-bis quale registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.


