Responsabilità del conducente in caso di Pedone investito

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In caso di investimento di pedone l’articolo 2054 del Codice Civile, stabilisce una presunzione di colpa quasi assoluta a carico del conducente del veicolo, obbligandolo a risarcire il danno “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). In pratica, si presume che la responsabilità dell’incidente sia al 100% del guidatore, a meno che quest’ultimo non riesca a fornire una prova schiacciante del contrario.

Secondo la giurisprudenza, allo scopo di ipotizzare una qualche corresponsabilità del pedone, non è sufficiente una qualsiasi infrazione o anomalia nella condotta del pedone ma occorre un comportamento talmente improvviso e inatteso da rendere l’impatto materialmente inevitabile anche per il guidatore più prudente.

Oltre a dimostrare il rispetto dei limiti di velocità e delle regole del codice della strada, il conducente deve provare, attraverso elementi concreti e inequivocabili, che l’incidente si è verificato per cause a lui non imputabili, trovandosi nell’impossibilità oggettiva di scongiurare l’evento (Cass. Pen., Sez. 4, N. 29153 del 18 luglio 2024).

La questione della corresponsabilità del pedone, nota come concorso di colpa (disciplinato dall’art. 1227 c.c.), emerge solo in circostanze molto specifiche ed eccezionali. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente che il pedone abbia tenuto una “condotta anomala” o abbia violato una norma del Codice della Strada. Perché si possa parlare di corresponsabilità, il comportamento del pedone deve aver assunto i caratteri dell’assoluta imprevedibilità, ponendosi come la causa esclusiva dell’incidente. La Cassazione ha specificato che la condotta del pedone deve rappresentare una “causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento” (Cass. Pen., Sez. 4, N. 13156 del 4 aprile 2025).

Per comprendere a fondo quando la responsabilità del conducente può essere attenuata, è fondamentale definire cosa si intenda per “condotta imprevedibile”. La giurisprudenza, come nel caso analizzato dal Tribunale di Nola (sentenza n. 2403 del 16 settembre 2025), ha specificato che l’imprevedibilità non coincide con la mera irregolarità del comportamento. Un comportamento è imprevedibile quando si pone al di fuori di ogni schema logico e di ogni dovere di attenzione che si può pretendere da un guidatore. Nel contesto della circolazione stradale vige il “principio di affidamento”, secondo cui ogni utente può confidare nel fatto che gli altri si comportino correttamente. Tuttavia, questo principio è temperato da una regola opposta: l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025).

Di conseguenza, l’attraversamento di un pedone, anche fuori dalle strisce, è da considerarsi prevedibile in un centro abitato, in orario diurno o in prossimità di negozi, fermate di mezzi pubblici o incroci (Cass. Pen., Sez. 4, N. 20893 del 4 giugno 2025). In tali situazioni, il conducente ha un dovere di vigilanza e prudenza rafforzato e non può invocare la semplice imprudenza del pedone per liberarsi dalla responsabilità.

Ciò significa che una velocità, seppur inferiore al limite, può essere ritenuta inadeguata e colposa se le condizioni concrete (scarsa visibilità, strada bagnata, centro abitato) richiedevano un’andatura ancora più moderata (Cass. Pen., Sez. 4, N. 35647 del 29 settembre 2021). Il conducente ha l’obbligo di “vigilare al fine di avvistare il pedone”, poiché tale avvistamento implica la percezione di una situazione di pericolo che impone di adottare ogni accorgimento utile, incluso l’arresto della marcia (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025). Se il guidatore non pone in essere le manovre necessarie pur avendone la possibilità, la sua responsabilità è affermata.

Un riferimento normativo determinante per valutare il comportamento del pedone è l’articolo 190 del Codice della Strada. Questa norma detta le regole che i pedoni devono seguire quando circolano sulla strada. Tra le varie prescrizioni, stabilisce che:

  • i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
  • qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.

Quest’ultima regola è stata al centro della vicenda esaminata dal Tribunale di Nola. Il fatto che il pedone investito stesse rispettando proprio questa norma è stato l’elemento che ha permesso di escludere in modo categorico il suo concorso di colpa. Il suo comportamento, lungi dall’essere imprevedibile, era perfettamente conforme alla legge. Ciò dimostra come la valutazione del giudice non sia astratta, ma si basi sull’analisi concreta della situazione e sul rispetto delle norme.

In sintesi, il concorso di colpa del pedone è escluso, e la responsabilità è attribuita interamente al conducente, in tutte le situazioni in cui la condotta del pedone, per quanto irregolare (ad esempio, attraversamento fuori dalle strisce), non possa essere considerata eccezionale, atipica e del tutto imprevedibile. La responsabilità rimane integralmente in capo al conducente se:

  • l’attraversamento del pedone, sebbene imprudente, era ragionevolmente prevedibile in base al contesto (centro abitato, presenza di edifici, condizioni di traffico) (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025);
  • il conducente teneva una velocità che, sebbene entro i limiti, non era adeguata alle condizioni concrete della strada, del traffico e della visibilità (Cass. Pen., Sez. 4, N. 20893 del 4 giugno 2025);
  • il conducente ha avuto la possibilità materiale di avvistare il pedone e di percepire la situazione di pericolo, ma non ha adottato le misure necessarie per evitare l’impatto (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10898 del 19 marzo 2025).

 

 

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