Dal 2026 la TARI verrà progressivamente sostituita dalla Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP).
La TARIP si propone di incentivare un comportamento più ecologico e responsabile nei confronti della gestione dei rifiuti premiando i comportamenti virtuosi.
Ad oggi, circa il 14,1% dei Comuni pari al 13,8% della popolazione italiana applicano già la TARIP con un’elevata diffusione nelle Regioni del Nord (94% del totale nazionale).
L’obbligatorietà della TARIP è subordinata alla condizione che il Comune abbia realizzato un sistema di misurazione “puntuale” della quantità dei rifiuti prodotti dalla singola utenza. Invero, mentre la TARI si basa su un sistema di calcolo che prende in considerazione la superficie dell’immobile e il numero di persone che lo abitano, la TARIP è un sistema più equo e puntuale, che premia chi produce meno rifiuti e si calcola in base al volume o peso effettivo dei rifiuti prodotti. Con la tariffa corrispettiva puntuale, la bolletta si comporrà di tre parti:
- Quota fissa: determinata in base alla superficie dell’immobile.
- Quota variabile: basata sul numero effettivo di svuotamenti dei rifiuti. Ogni utente ha una quantità minima di svuotamenti annuali.
- Quota aggiuntiva variabile: scatta quando si supera questo numero; si paga un sovrapprezzo per ogni svuotamento aggiuntivo.
Inoltre, il costo degli svuotamenti è determinato in base al peso dei rifiuti conferiti e monitorato tramite chip sui contenitori, che registrano ogni svuotamento. Ciò consente di calcolare l’importo effettivo da pagare in modo preciso.
Altro importante aspetto è che con il passaggio da TARI a TARIP, la giurisdizione di riferimento non sarà più quella del giudice tributario ma quella del giudice ordinario (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, – sentenza del 4 marzo 2024, n. 236).



