Con circolare n. N. 333-ORD/prot.001984 del 4 maggio 2026, il Dipartimento della P.S. ha diramato istruzioni in ordine all’applicazione, al personale della Polizia di Stato, delle disposizioni della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, che ha apportato una serie di modifiche agli istituti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
In primis, l’art. 1 comma 219, lett. a), ha innalzato il limite temporale previsto per la fruizione dell’istituto del congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, al quale si può accedere, oggi, entro i primi “quattordici (prima dodici) anni di vita” del minore.
Il medesimo innalzamento è stato previsto, dall’art. 1, comma 219, lett. d), per la fruizione del congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti, di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 151/2001. Infatti, secondo l’attuale disciplina, “Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni (prima dodici) dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.”
Inoltre, con l’art. 1, comma 219, lett. b), è stata innalzata l’età del minore entro la quale fruire del prolungamento del congedo parentale, riconosciuto dall’art. 33 del d.lgs. n. 151/2001 in caso di minore con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ora è fissata “entro il compimento del quattordicesimo (prima dodicesimo) anno di vita del bambino”;
Con l’art. 1, comma 220, della legge n. 199/2025, poi, è stato modificato, in senso maggiormente favorevole al lavoratore, l’istituto del congedo per la malattia del figlio di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001.
Segnatamente, il beneficio è, oggi, fruibile per l’astensione dal lavoro per le malattie di ogni figlio di “età compresa fra i tre e i quattordici (prima otto) anni” fino a “dieci giorni (prima cinque) lavorativi all’anno”, ferma restando l’assenza di indennizzo.
Con specifico riguardo all’ordinamento del personale della Polizia di Stato, la circolare rammenta che, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, “I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l’importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell’anzianità di servizio.”
I commi 3 e 4 della medesima disposizione riguardano, rispettivamente, il congedo per malattia del figlio di età non superiore a tre anni, per il quale non viene ridotto il trattamento economico percepito fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi l’anno, e il congedo per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, per il quale, invece, non è previsto alcun trattamento economico.
Per ciò che concerne i congedi per malattia del figlio di età compresa tra gli otto e i quattordici anni, non essendoci altra disposizione normativa utile, troverà applicazione la disciplina generale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Si fa presente, peraltro, che gli innalzamenti riportati trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi di assenza fruiti a mente delle disposizioni richiamate fino al 31 dicembre 2025 i limiti temporali rimangono quelli previgenti.
Restano ferme, infine, le ulteriori disposizioni sancite in materia di tutela della genitorialità dal d.lgs. n. 151/2001, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica cosiddetti “contrattuali”.



