Assenze per l’esercizio del diritto di voto

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L’articolo 118 del D.P.R. 361/1957 stabilisce che al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello, ove si trova la sede dell’ufficio per partecipare a elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l’indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministero per il tesoro con proprio decreto.

Con proprio decreto in data 5 marzo 1992 il Ministero del tesoro ha stabilito che i limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto il trattamento di missione al personale che debba recarsi fuori dall’ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto di voto, sono così fissati:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Tale trattamento è stato poi esteso anche alle consultazioni europee (articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Con circolare n. 23 del 10 marzo 1992, la Ragioneria Generale dello Stato ha, tuttavia, precisato che il trattamento di missione è previsto solo nell’ipotesi in cui l’interessato risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni, qualora, pur avendo provveduto a richiedere il trasferimento di residenza nei termini di legge (entro 20 giorni dal trasferimento), non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

La menzionata circolare si riferisce solo al trattamento di missione ma l’Amministrazione ritiene che nell’ipotesi in cui il dipendente decida di mantenere o trasferire la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, non spetti neppure un semplice permesso retribuito per esercitare il diritto di voto considerato che non è possibile richiedere il riconoscimento di benefici in un contesto di inadempienza rispetto alla normativa anagrafica (circolare 333/A/9808.A.2 del 26 giugno 2001). Resterebbe possibile, a questo punto, solo l’utilizzo degli istituti della contrattazione collettiva.

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