Sentenza – Limiti di età concorso pubblico a Commissario della Polizia di Stato

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Con la sentenza N. 01827/2024 del 18 maggio 2026, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha accolto il ricorso prodotto da un gruppo di candidati al concorso bandito il 25 gennaio 2024, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. I ricorrenti contestavano il contenuto del bando in particolare nella parte in cui, all’art. 3, comma 1, lett. d), prevedeva tra i requisiti di partecipazione al concorso il “non aver compiuto il 30° anno di età. Tale disposizione aveva prodotto, proprio in ragione del superamento del limite, l’esclusione dal concorso dei ricorrenti che hanno adito il Tribunale amministrativo per chiedere la riammissione al concorso, il consolidamento degli esiti delle prove sostenute e l’inserimento a pieno titolo e senza riserve nella graduatoria finale di merito.

La problematica è stata già trattata su queste pagine (flash n. 18 2026 del 30 Aprile 2026). La questione riguarda la fissazione a 30 anni del limite di età per l’accesso alla carriera di Commissario di polizia, prevista dal D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, aveva dichiarato illegittimo il limite di età di 30 anni per il concorso a commissari di Polizia, ritenendolo sproporzionato, annullando la disposizione e ripristinando le norme precedenti che prevedevano tetti più alti (fino a 32-35 anni).

Successivamente alla dichiarata illegittimità, l’amministrazione ha continuato a riproporre gli stessi limiti, nonostante il SIULP l’avesse espressamente sollecitata ad agire in autotutela per evitare contenziosi e adeguare i requisiti ai principi stabiliti dal Consiglio di Stato (https://siulp.it/limiti-di-eta-concorso-pubblico-a-commissario-della-polizia-di-stato/).

I Giudici amministrativi del Lazio hanno accolto il ricorso ritenendolo, nel merito, fondato per le ragioni indicate dal Consiglio di Stato, sezione IV, nella menzionata sentenza n. 397/2026.

Nel corso di quel giudizio, affermano i giudici laziali, il Consiglio di Stato “ha, in un primo momento, investito la Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE (ord. 23 aprile 2021 n. 3272) del quesito «se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l’art. 3 del TUE, l’art. 10, TFUE e l’art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell’interno, la quale prevede un limite di età pari a trent’anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato» e, a seguito della pronuncia del giudice europeo con sentenza della VII Sezione in data 17 novembre 2022 in C-304/21, disposto ulteriori incombenti istruttori (ord. 12 settembre 2023 n. 8288) per verificare se ed in che misura l’età e la prestanza fisica incidano concretamente sull’esercizio delle funzioni di commissario della Polizia di Stato, mediante l’acquisizione di dati statistici sul numero dei commissari in servizio e sulla loro età media e sugli interventi da questi effettuati negli ultimi anni che hanno richiesto il ricorso alla forza fisica”.

All’esito dell’esame degli elementi informativi raccolti, l’alto consesso è giunto alla conclusione che «l’abbassamento dell’età massima incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità», in quanto «il costo non banale di restringere l’ambito dei partecipanti al concorso non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l’unico effetto dell’abbassamento dell’età massima (ovvero l’ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po’ più prestante)»;

Alla luce di quanto esposto il Tribunale chiarisce e ribadisce che l’effetto della rilevata illegittimità del limite d’età di 30 anni è l’annullamento del d.m. 103/2018 e la reviviscenza della norma previgente – il d.m. 115/1999 – che stabiliva il diverso limite di 32 anni Non essendoci motivo per dissentire dalle ponderate riflessioni del Consiglio di Stato, secondo il TAR del Lazio non resta che prendere atto della citata pronuncia, di annullamento di un atto regolamentare (il d.m. 103/2018), idonea, pertanto, a spiegare effetti erga omnes (Cons. Stato, VI, 9 marzo 2011 n. 1469) in tutti i giudizi pendenti nei quali debba farsi applicazione di quelle disposizioni e in tutti i casi nei quali non operi il limite dei rapporti esauriti.

In forza dell’annullamento parziale del d.m. 103/2018 e del ripristino della previgente disciplina contenuta nel d.m. 115/1999 i ricorrenti si trovano, quindi, nei termini previsti dalla lex specialis, in possesso del requisito anagrafico.

Ciò ha comportato, de plano, all’accoglimento del ricorso volto, tra l’altro, proprio a contestare il diverso requisito introdotto dal d.m. 103/2018, indipendentemente dallo scrutinio delle condizioni per l’applicazione delle deroghe previste per le altre categorie di candidati, e, conseguentemente, all’ammissione dei ricorrenti al concorso, al consolidamento degli esiti delle prove da loro sostenute e al loro inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale di merito.

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