Accesso atti amministrativi: agli atti posti in essere nello svolgimento di poteri di p.g., non si applica la normativa sul “diritto di accesso” – Tar Lazio sent. nr. 71 del 7.01.2008

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Ultimo aggiornamento 23/07/2013

Accesso atti amministrativi: agli atti posti in essere nello svolgimento di poteri di p.g., non si applica la normativa sul “diritto di accesso”.

Così ha stabilito il TAR Lazio sostenendo, sulla scia della sentenza n. 11806/06 dello stesso tribunale amministrativo, come gli atti posti in essere da un’autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non siano in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all’esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull’accesso; nella fattispecie, continua il TAR, gli atti richiesti sono sottratti all’accesso perché adottati nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

 

Tar Lazio, sez. II ter, sent. nr. 71 del 7.01.2008 (ud. 5.11.2007)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA TER

 

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Michele PERRELLI – Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI – Componente, relatore

Consigliere Antonio VINCIGUERRA – Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7885 del 2007 proposto da xx e da yy, rappresentate e difese dagli avv. …….., unitamente ai quali sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via …., presso lo studio ……..;

CONTRO

il CORPO FORESTALE dello STATO, COMANDO PROVINCIALE di ….., in persona del Comandante provinciale in carica;

l CORPO FORESTALE dello STATO, COMANDO di R.. ….., in persona del Comandante in carica;

il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per l’annullamento

della nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di …., prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di reiezione della istanza di accesso presentata il 24.5.2007, avente ad oggetto un verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di R….., in località …., in data 17.9.2006, con relativa documentazione fotografica;

degli atti connessi, presupposti e collegati, in particolare della nota di detto Comando n. 5458 del 27.4.2007 e del D.M. 5.9.1997, n. 392 del Ministero delle Politiche Agricole, emanato a norma dell’art. 24/2 della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 4, I c., lett. b), nei limiti;

nonché per l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della richiesta documentazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 5.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l’1.8.2007, depositato il 20.9.2007, le sigg. re ………….., premesso di aver chiesto in data 24.1.2007 al Corpo Forestale dello Stato di R…….. l’accesso al verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di R…….., in località …….., in data 17.9.2006, e di aver reiterato la domanda in data 24.5.2007, hanno chiesto l’annullamento, l’accertamento del diritto e l’emanazione dell’ordine in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione degli artt. 22, e ss., e 24 della L. n. 241 del 1990, nonché del diritto fondamentale all’accesso ad atti e documenti amministrativi e del principio di trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 di detta legge. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione, sviamento di potere e travisamento dei presupposti relativi al potere di rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso.

2.- Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e della valutazione imparziale della fattispecie.

3.- Violazione dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione in ordine alla pretesa esigenza di riservatezza di terze persone citate nella documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Con atto depositato il 29.9.2007 si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali .

Con memoria depositata il 30.10.2007 l’Amministrazione resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Alla udienza in camera di consiglio del 5.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame le deducenti in epigrafe indicate, premesso di aver chiesto in data 24.1.2007 al Corpo Forestale dello Stato di R……. l’accesso al verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di R………., in località …………, in data 17.9.2006, e di aver reiterato la domanda in data 24.5.2007, hanno chiesto l’annullamento della nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di V………., prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di reiezione della istanza di accesso presentata il 24.5.2007, avente ad oggetto detto verbale, con relativa documentazione fotografica; inoltre hanno chiesto l’annullamento degli atti connessi, presupposti e collegati, in particolare della nota di detto Comando n. 5458 del 27.4.2007 e del D.M. 5.9.1997, n. 392 del Ministero delle Politiche Agricole, emanato a norma dell’art. 24/2 della L. n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 4, I c., lett. b), nei limiti. Hanno infine chiesto l’accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della richiesta documentazione.

2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione degli artt. 22, e ss., e 24 della L. n. 241 del 1990, nonché del diritto fondamentale all’accesso ad atti e documenti amministrativi e del principio di trasparenza dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 di detta legge. Inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione, sviamento di potere e travisamento dei presupposti relativi al potere di rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso.

Sarebbe apodittica la motivazione del provvedimento impugnato basata sulla circostanza che la documentazione richiesta era inerente ad indagini di polizia giudiziaria, non essendo tanto sufficiente a sottrarla all’accesso (se non soggetta a sequestro o per sussistenza delle esigenze di prevenzione e repressione della criminalità cui fa riferimento l’art. 24, II c., lett. d), della L. n. 241 del 1990); sarebbe inoltre errato il riferimento all’art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, che si riferirebbe ad atti oggetto di contenzioso in cui l’Amministrazione sia direttamente interessata.

Il Collegio (precisato che la nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di V……., n. 5458 del 27.4.2007, ha respinto la istanza di parte ricorrente per essere la documentazione richiesta attinente ad attività di polizia giudiziaria e per contenere dati anagrafici di terze persone, mentre la successiva nota prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di detto Comando, pure impugnata, è motivata con riferimento all’art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, che sottrae all’accesso atti relativi al contenzioso, in particolare documenti d’ufficio), non ritiene condivisibili le censure in esame.

Va invero ritenuto che gli atti posti in essere da un’autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non siano in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all’esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull’accesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 novembre 2006, n. 11806).

Tanto rende inutile la disamina della fondatezza sulla erroneità del riferimento, contenuto nel provvedimento del 30.6.2006 impugnato, all’art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, atteso che comunque gli atti richiesti sono sottratti all’accesso perché adottati nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

3.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e della valutazione imparziale della fattispecie.

Non sarebbe stata effettuata la comunicazione prevista dalla disposizione in epigrafe indicata, applicabile alla fattispecie perché trattasi di procedimento ad istanza di parte.

L’art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”

Il Collegio non condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disposizione trova applicazione anche nel procedimento per l’accesso ai documenti, laddove l’amministrazione intenda denegare il relativo diritto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 232), atteso che deve ritenersi inapplicabile l’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l’accesso ad atti, sia in base all’elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 13562).

Aggiungasi che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 21 octies, II c., della L. n. 241 del 1990, che stabilisce che “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, atteso che nel caso che occupa il costituito Ministero ha asserito che il documento de quo era escluso dall’accesso perché rientrante nella attività di P.G..

4.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 24 della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione in ordine alla pretesa esigenza di riservatezza di terze persone citate nella documentazione oggetto della richiesta di accesso. Ciò considerato che comunque non poteva essere negata la visione della documentazione richiesta ex art. 24, lett. d), della L. n. 241 del 1990.

La censura non è suscettibile di accoglimento, ad avviso del Collegio, atteso che l’eventuale accoglimento della richiesta di annullamento della motivazione (di cui sopra) addotta a giustificazione del diniego dell’Amministrazione, sarebbe comunque insufficiente a consentire alle ricorrenti il conseguimento dell’accesso de quo, non consentibile per le considerazioni in precedenza espresse circa la esclusione dall’accesso degli atti posti in essere da un’autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria.

5.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

6.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione seconda ter – respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.11.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

Consigliere Michele PERRELLI Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore

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