Chiarimenti Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

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Con circolare n. prot.0077904 del 16 giugno 2026, la Direzione centrale dei servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in riferimento a quanto statuito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza Plenaria del 4 febbraio 2026  ha diramato chiarimenti in merito alla trattazione dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni ovvero del decesso conseguenti a infortunio in itinere e infortunio occorso durante l’orario di lavoro

In relazione alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decesso conseguenti ad infortunio in itinere, il Comitato di Verifica, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ha deliberato che i presupposti indispensabili affinché le lesioni e/o le infermità conseguenti ad infortunio in itinere possano considerarsi dipendenti da causa di servizio sono:

– il nesso causale tra il percorso e I ‘evento-infortunio;

– il nesso eziologico, sia pure occasionale, tra I ‘itinerario e I attività lavorativa;

– l’assenza, in capo al dipendente, di condotte connotate da dolo o colpa grave che abbiano inciso nel determinismo causale dell’infortunio fermo restando il carattere necessitato dell’uso del mezzo privato. Nello specifico è stato precisato che sarà onere del dipendente dichiarare, contestualmente all’istanza di riconoscimento, la necessità — anche di carattere personale — dell’uso del mezzo privato, mentre l’Amministrazione avrà cura di evidenziare eventuali valutazioni difformi rispetto a quanto dichiarato dal dipendente stesso, ovvero l’eventuale sussistenza di dolo o colpa grave che escludano il nesso causale.

Per quel che concerne, invece, le richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decesso conseguenti ad infortunio in servizio, il Comitato di Verifica ha chiarito che l’infortunio durante l’orario di lavoro può ritenersi dipendente da causa di servizio quando sussiste

un nesso causale tra I ‘infortunio e i fatti di servizio, tra I ‘infermità/lesione e I ‘infortunio.

I fatti di servizio possono originare da tre fonti: obblighi, ordini e finalità.

Il nesso causale tra l’infortunio e i fatti di servizio, pertanto, può ritenersi sussistente, quando l’infortunio sia accaduto nell’espletamento delle mansioni o anche di compiti connessi e /o strumentali. Il nesso è escluso nel caso di condotte del dipendente connotate da dolo o dalla colpa grave.

In occasione dell’Adunanza plenaria, lo stesso Consesso ha avuto modo di precisare che, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il dipendente dovrà allegare elementi utili a dimostrare il fatto storico dell’infortunio, il nesso causale tra l’infortunio e l’attività di servizio, nonché il nesso causale tra I’ infermità/lesione riportata e l’infortunio.

L’Amministrazione dovrà, invece, evidenziare l’eventuale sussistenza di colpa grave o dolo del dipendente, nonché l’esistenza di altri elementi atti ad escludere la sussistenza delle causalità sopra descritte

 

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