Congedo di paternità

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Con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024 l’INPS fornisce chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili all’ indennità del congedo di paternità obbligatorio.

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto a fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, non frazionabili a ore da utilizzare anche in via continuativa, a partire da due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di adozione e affidamento. Per tutto il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione. Per esercitare tale diritto, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo minimo di cinque giorni, salvo diversa disposizione migliorativa della contrattazione collettiva.

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute alle proprie strutture, l’INPS precisa che all’ indennità di paternità vengono applicati termini di prescrizione e decadenza annuali.

Per quanto concerne la prescrizione annuale, l’applicazione del termine breve al congedo di paternità obbligatorio trova il suo fondamento nei consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità che riconoscono il collegamento, sul piano normativo, tra indennità di paternità/maternità con l’indennità di malattia il cui termine di prescrizione, anch’esso annuale, trova riferimento nell’ art. 6 della Legge 11 gennaio 1943 n. 138.

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Parimenti, per il termine decadenziale l’INPS, tenuto conto dei consolidati indirizzi della giurisprudenza e della natura intrinseca del congedo come forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale, questa volta disciplinato dall’ art. 47, 3° comma, D.P.R. 639/1970.

Pertanto, una volta fruito il congedo, per evitare la prescrizione, la richiesta di indennità dovrà essere presentata entro un anno dall’astensione lavorativa. Nell’ ipotesi di mancata erogazione dell’indennità, la controversia dovrà essere portata dinnanzi al giudice entro un anno dal mancato accoglimento del ricorso.  

(Fonte: INPS)

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