Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti – Disposizioni

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Ultimo aggiornamento 20/10/2023

Il D.lgs n. 105/2022, all’articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità (D.lgs 26 marzo 2001, n. 151), l’articolo 27-bis per disciplinare il “Congedo di paternità obbligatorio”, rinominando il congedo di paternità di cui al successivo articolo 28 del T.U. “Congedo di paternità alternativo”.

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.

Il nuovo articolo 27-bis dispone che “l padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”. Il congedo di paternità obbligatorio è dunque fruibile nelle sole giornate lavorative. Direttive applicative sull’Istituto sono state emanate dall’INPS con la Circolare n. 122 del 27-10-2022.

La normativa riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto. Il congedo spetta anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche.

Per quel che concerne il trattamento economico, l’indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro, in base alla generale disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del T.U., secondo cui le indennità di cui al T.U. “corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali” (Circolare Inps n. 122 del 27-10-2022).

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa, che viene accreditata secondo quanto previsto dall’articolo 25 del T.U. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Il parto prematuro (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell’arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto, rimanendo, comunque, invariato l’arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo.

Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

Per quel che concerne la compatibilità con altri benefici, il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.

In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest’ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruite

Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest’ultimo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

In caso di adozione o affidamento la norma prevede che il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.

In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.

In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l’affidamento o il collocamento.

Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall’ingresso in famiglia o in Italia.

Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”.

La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l’articolo 31-bis, nel quale è disposto che: “Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.

 

 

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