DAGEP – circolare fasce orarie reperibilità per accertamento assenze malattia

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023. — Annullamento del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 17 ottobre 2017, n. 206 (c.d. decreto Madia), nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici e privati entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo per l’accertamento delle assenze per malattia. — Disposizioni conseguenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, ha accolto il ricorso presentato da UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria avverso il Decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206 — concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165° — annullandolo nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e privati.

Infatti, con riferimento alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’art. 3 del decreto citato fissava le correlate fasce di reperibilità dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi. Diversamente, per i dipendenti privati, l’obbligo di reperibilità è concentrato nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ciascun giorno.

Nella pronuncia sopra richiamata, è stato evidenziato, in particolare, come il disposto normativo di cui all’art. 3 si porrebbe in contrasto non solo con il principio di uguaglianza dei lavoratori, ma anche con quello di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché in difformità con il criterio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato contenuto nell’art. 55-septies, comma 5-bis1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che avrebbe dovuto ispirare il decreto citato.
A seguito dell’annullamento e nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale o dell’eventuale riforma della sentenza del TAR Lazio, è intervenuta la circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale n. 4640 del 22 dicembre 2023, con la quale è stato stabilito, previa consultazione del Dipartimento della funzione pubblica, che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (0 dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), (…) le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti î giorni (compresi domeniche e festivi)”,

Pertanto, nella sopra richiamata fase transitoria e, comunque, sino a nuove disposizioni, anche per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, si richiama l’attenzione in ordine alla necessità che tutto il personale sia tempestivamente reso edotto del contenuto della stessa.


1Secondo cui “A/ fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro:e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia: Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,

DAGEP – circolare 

 

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