Diritti per Unioni civili e convivenze di fatto

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La Legge Cirinnà ha previsto l’estensione dei diritti ereditari nonché quelli in materia di pensione (indiretta, di reversibilità, indennità di morte…) non soltanto ai coniugi uniti in matrimonio ma anche per le unioni civili.

La Cirinnà (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), dunque, riguarda in generale tutte le coppie di fatto a prescindere dal genere: sia omosessuali sia eterosessuali.

In particolare, l’equiparazione delle figure del compagno e del coniuge, con relativi diritti e doveri, regolamenta in termini legali, fiscali e previdenziali tutta una serie di casistiche prima lasciate in un limbo normativo.

Pensiamo ad esempio alle detrazioni fiscali per coniuge a carico, all’assegno familiare e alle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito. Ma anche ai diritti assistenziali e decisionali in caso di malattia, ricovero e morte.

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L’unione civile è certificata da un attestato, che riporta: la sua costituzione, i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale, la residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni.

Tra i doveri morali previsti per i partner così uniti, segnaliamo: assistenza materiale, coabitazione e residenza comune, contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro. Il regime patrimoniale, salvo diversa convenzione, è la comunione dei beni. I partner acquistano i diritti successori e sulla pensione di reversibilità e, se l’unione civile finisce, l’assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole (alimenti).

Per lo scioglimento dell’unione è sufficiente inviare una comunicazione preventiva, anche separata: la domanda vera e propria si potrà sottoporre dopo tre mesi. L’unione civile si scioglie se uno dei partner cambia sesso, mentre se la rettifica anagrafica di sesso avviene nell’ambito di una coppia sposata, in automatico il loro matrimonio diventa un’unione civile.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, per esempio, al coniuge o al compagno con cui si è stipulata l’unione civile, spetta il 60% della pensione del defunto, salvo riduzioni legate al possesso dei redditi.

Al pari del coniuge, inoltre al compagno civile spetteranno, in caso di morte dell’altra parte, l’indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile e quella relativa al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.

La convivenza di fatto è disciplinata dalla Legge Cirinnà ma per l’accertamento della stabile convivenza si fa ancora riferimento al DPR 30 maggio 1989 n.223.

Riservata a persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Rispetto alle unioni civili cambiano però i diritti. Ad esempio, la pensione di reversibilità è un diritto per le parti di una unione civile ma non per le coppie di fatto perché manca l’atto formale che fa sorgere il diritto.

Di contro, i conviventi possono richiedere i permessi della Legge 104/92 per assistere (così come la parte di un’unione civile) il proprio convivente di fatto (di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/2016) con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

I diritti dei conviventi legati in una coppia di fatto, in via generale, sono i seguenti:

  • gli stessi del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario ed in caso di malattia o ricovero (visita, assistenza, accesso alle informazioni personali);
  • possibilità di designare il partner come rappresentante per le decisioni su salute, donazione organi e modalità funerarie;
  • diritto del superstite a vivere nella casa di residenza (del defunto), per un periodo variabile in base alla durata della convivenza o della presenza di figli minori o disabili o diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza;
  • rilevanza della convivenza per l’assegnazione di alloggi popolari;
  • estensione al convivente della disciplina sull’impresa familiare;
  • diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente non in grado di mantenersi, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

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