DPCM 2 dicembre 2003

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Ultimo aggiornamento 06/07/2019

Rideterminazione dell’indennita’ di posizione e dell’indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l’indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della Legge 28 Luglio 1999, n. 266, e dell’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l’ammontare e la decorrenza dell’indennita’ perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonchè ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001 che, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell’art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell’indennita’ perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadier generali delle Forze armate nonchè ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stanziato la somma di 15 milioni di euro per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;

Visto l’art. 24, comma 2, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l’art. 2, comma 5, della Legge 6 Marzo 1992, n. 216;

Rilevata la necessita’ di attuare, nei limiti dello stanziamento di 15 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l’adeguamento delle misure delle indennità previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio e 29 maggio 2001;

Considerata che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all’art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonchè l’organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, rispettivamente, in Euro 28.821 e in Euro 22.673 comprensive dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.

2. Le misure della indennita’ perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi dell’adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:

a) Euro 16.330 per i brigadier generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) Euro 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

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