DPCM 3 gennaio 2001

88

Ultimo aggiornamento 06/07/2019

Perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 19 della Legge 28 Luglio 1999, n. 266, il quale definisce le procedure per la perequazione dei trattamenti del personale di cui all’art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, demandando alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002 l’indicazione dell’ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi considerati;

Visto l’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale, per le finalità di cui all’art. 19 della Legge 28 Luglio 1999, n. 266, ha determinato in L. 100 miliardi, per ciascuno degli anni del triennio 2000-2002, la somma da utilizzare nell’àmbito dei procedimenti negoziali per il personale della carriera diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale dirigente delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Tenuto conto che è stata definita da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le Amministrazioni interessate, la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che è necessario stabilire, ai sensi del quarto comma dell’art. 19 della legge n. 266/1999, i criteri, l’ammontare e le decorrenze degli emolumenti da attribuire con il provvedimento di cui all’art. 2, comma 5, della Legge 6 Marzo 1992, n. 216, ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Rilevato che il richiamato provvedimento di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992, è da ritenere ormai sostituito da quello previsto dall’art. 24, comma 2, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448, così come già provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000) per l’adeguamento annuale delle categorie di personale non contrattualizzate;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, il riequilibrio del trattamento economico dei dirigenti civili e militari non contrattualizzati deve essere realizzato secondo i criteri individuati all’art. 1, comma 2, della medesima legge e che tra i predetti criteri va applicato quello relativo agli effetti pensionistici;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l’altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico» e «… tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

a) L. 12.600.000 per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

b) L. 8.100.000 per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente.

2. L’indennità perequativa, da erogare utilizzando quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, compete esclusivamente al personale che riveste i gradi o le qualifiche indicate al comma 1, è pensionabile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 503, e non produce effetti ai fini della determinazione dell’indennità di ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio. (1)

Note

Nota 1

Per la definitiva perequazione vedi il D.P.C.M. 29 maggio 2001

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