Legge di bilancio e novità per la previdenza complementare

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La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), all’articolo 1, commi 202 e seguenti, introduce una vera e propria mini-riforma della previdenza complementare, con l’obiettivo di favorire una più ampia adesione dei lavoratori.

A partire dal periodo d’imposta 2026, cresce il tetto massimo dei contributi deducibili ai fini Irpef destinati alla previdenza complementare: il limite annuo passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L’agevolazione riguarda sia i contributi volontari del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro o dal committente, inclusi quelli previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Nel calcolo del limite concorrono anche le somme accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali su base individuale, mentre resta escluso il TFR conferito ai fondi pensione o alla previdenza integrativa. Il nuovo tetto rileva anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che beneficiano di un regime di deduzione “potenziato”. Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, essi possono dedurre un importo aggiuntivo pari alla differenza tra quanto effettivamente versato nei primi cinque anni e il limite annuo previsto, con il vincolo che tale maggiorazione non superi, per ciascun anno, la metà del limite di deducibilità.

Inoltre, dal 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare hanno una nuova possibilità per la riscossione della prestazione finale. Accanto alle opzioni già previste – capitale o rendita vitalizia – la Legge di Bilancio 2026 introduce la rendita a durata definita, una modalità intermedia pensata per rendere più flessibile l’uscita dal fondo pensione.

Scegliendo la rendita a durata definita, l’aderente rinuncia alla rendita vitalizia e ottiene una prestazione calcolata sulla base degli anni di vita residua, determinati secondo gli indici Istat al momento dell’opzione. Il montante accumulato viene così suddiviso in rate annuali. Ad esempio, con un montante di 200mila euro e una vita residua stimata in 20 anni, la prestazione annua sarà pari a 10mila euro. In alternativa alla rata annuale, è possibile optare per prelievi flessibili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità, quindi, non è illimitata ma resta ancorata al meccanismo di calcolo previsto dalla norma.

Un’ulteriore opzione introdotta dalla riforma è l’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni. In questo caso, il criterio di riferimento non è più la durata della vita residua dell’iscritto, bensì un arco temporale preventivamente concordato. Ad esempio, a fronte di un montante pari a 100.000 euro e di una scelta di erogazione su cinque anni, la prestazione annua ammonterà a 20.000 euro.

Al momento dell’esercizio dell’opzione, il beneficiario può inoltre indicare uno o più soggetti aventi diritto al riscatto delle somme residue in caso di premorienza. Questo aspetto rappresenta una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, la quale si estingue con il decesso dell’iscritto.

Riepilogando, con la riforma sono previste:

una rendita a durata definita, calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT;

una rendita sotto forma di prelievi liberamente determinabili, entro il limite delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita;

una erogazione frazionata del montante, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo modalità che saranno stabilite dalla COVIP.

Le nuove opzioni riguardano esclusivamente le forme di previdenza complementare a contribuzione definita. In caso di decesso dell’iscritto prima del termine, il montante residuo potrà essere riscattato dai beneficiari da lui indicati.

Dal punto di vista fiscale, alle nuove prestazioni si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni in capitale. L’importo imponibile è determinato al netto delle somme già assoggettate a imposta (come le rivalutazioni annuali). La tassazione avviene in via ordinaria, fatta eccezione per la rendita in forma frazionata, per la quale è prevista una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di riduzione del 5%. 

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