Pensioni inabilità dipendenti pubblici (ex INPDAP)

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Per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali in parte differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi.

Si tratta dei trattamenti pensionistici ai quali possono accedere i dipendenti pubblici che si trovino in condizioni di inabilità totale, inabilità alle mansioni, inabilità a proficuo lavoro.
I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai quali venga accertata l’inabilità permanente e assoluta a svolgere le proprie mansioni, a proficuo lavoro o allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio, hanno diritto a un trattamento pensionistico erogato dalla gestione INPS dipendenti pubblici (ex INPDAP).

I requisiti sono differenti a seconda:

  • dello stato di invalidità riconosciuto da una specifica commissione medica costituita presso l’ASL, oppure dalla Commissione medica di verifica (CMV) o dalla Commissione medica ospedaliera (CMO);
  • della Cassa a cui è iscritto l’interessato: CTPS (Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato), CPDEL (Cassa dipendenti enti locali), CPI (Cassa pensioni insegnanti), CPUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari) e CPS (Cassa pensioni sanitari).Per quel che concerne la decorrenza, la pensione di inabilità è una prestazione vitalizia che decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pensione inabilità totale
Hanno diritto al riconoscimento della pensione per inabilità totale i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, con un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre accreditati nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Detto trattamento spetta a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Il godimento della pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in Italia o all’estero.

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La pensione di inabilità viene calcolata aumentando l’anzianità contributiva maturata, aggiungendo i contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. In ogni caso, però, non può essere superato l’importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio.

L’assegno previdenziale viene calcolato:

  • con il metodo misto per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo) e per i lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo);
  • con il metodo contributivo puro per chi non ha contributi al 31 dicembre 1995.

Pensione per inabilità a proficuo lavoro
È il trattamento pensionistico riconosciuto al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica si veda riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro presso l’Amministrazione Pubblica presso cui presta servizio, ovvero se non risulta più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa in modo continuativo e remunerativo.
Oltre alla dispensa per inabilità e alla cessazione dal servizio, per presentare la richiesta di pensione per inabilità al proficuo lavoro, il dipendente pubblico deve possedere almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi se facente parte del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

La pensione è calcolata come la generalità dei trattamenti ex INPDAP ma, a differenza della pensione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, al trattamento previsto in caso di inabilità al proficuo lavoro non si applicano maggiorazioni.

Pensione per inabilità alle mansioni
Spetta al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica, si veda riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, ovvero allo svolgimento dei compiti concretamente svolti, solo nel caso in cui l’Amministrazione presso cui presta servizio non sia in grado di offrirgli un impiego con mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica posseduta.

Qualora al lavoratore vengano offerte mansioni inferiori è diritto del dipendente accettare o rifiutare tale variazione, ottenendo in questo secondo caso la dispensa dal servizio e quindi la pensione.
Per fruire della pensione di inabilità alle mansioni, il dipendente deve possedere:

  • almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi se facente parte del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
  • un servizio pari o superiore a 20 anni se iscritto presso la Cassa dipendenti enti locali o della sanità pubblica.

La pensione è calcolata come la generalità dei trattamenti ex INPDAP, anche in questo caso senza l’applicazione di maggiorazioni.

Il trattamento di inabilità totale, a fronte di tale condizione invalidante, è incompatibile con ogni tipo di attività lavorativa (dipendente, autonomo, parasubordinato, saltuario e così via).
Diversamente, tale vincolo non sussiste qualora venga constatata una riduzione della capacità lavorativa, con il conseguente diritto alla pensione di inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro, ma vi sono dei limiti di cumulo tra il reddito da lavoro e il reddito derivante dalla pensione.

Più in particolare, il trattamento pensionistico di inabilità, eccedente l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è cumulabile nella misura del:

  • 70% con i redditi da lavoro autonomo. In ogni caso il taglio della pensione non può superare il valore pari al 30% dei redditi da lavoro autonomo prodotti;
  • 50% con i redditi da lavoro dipendente.
    La riduzione della pensione di inabilità, in caso di svolgimento di attività lavorativa, non si applica tuttavia se il reddito conseguito:
  • è inferiore al trattamento minimo INPS;
  • deriva da contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell’anno solare;
  • deriva da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • deriva da attività svolta in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici e familiari;
  • è un’indennità percepita per l’esercizio della funzione di giudice di pace; di presenza percepita dagli amministratori locali, comunque connessa a cariche pubbliche elettive; percepita dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; percepita dai giudici tributari.
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