L’INPS ha annunciato la riapertura dei termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo da parte dei dipendenti della PA ai fini del calcolo pensione, fornendo indicazioni sulle scadenze e sulle procedure da rispettare per inoltrare la richiesta.
Le domande giacenti, se presentate in base alla previgente normativa, saranno esaminate in base delle nuove disposizioni fornite con la presente circolare.
La novità riguarda le scadenze per la richiesta mentre restano ferme le modalità di inoltro dell’istanza.
Il massimale della base contributiva e pensionabile (ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995) riguarda tutti i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e privi di precedenti versamenti ai fini pensionistici. Possono esserne esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Il vantaggio è la possibilità di versare un numero maggiore di contributi e vederseli tutti riconosciuti ai fini dell’importo dell’assegno pensionistico
Come precisato nella circolare INPS del 14 settembre 2023, l’opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici in possesso di specifici requisiti.
Possono inoltrare la relativa domanda i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019, entro sei mesi da tale data se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019), oppure entro sei mesi dalla data del superamento del massimale se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo, nonché i dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019, entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
L’opzione è riservata a:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica e prefettizia e dipendenti di enti che svolgono attività di cui dall’articolo 1 del decreto 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n.281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- vigili del fuoco (escluso personale volontario);
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari;
- altre categorie di dipendenti che rientrano in una delle categorie sopra indicate.
- Per i lavoratori con i requisiti del caso, le nuove scadenze previste dall’INPS sono fissate:
- al il 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
- entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023.
- Resta confermata la modalità di presentazione delle domande di disapplicazione, che devono essere inoltrare attraverso l’apposito servizio online.