Preventivo avviso della visita di controllo per dipendente in malattia

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Al dipendente in aspettativa per malattia deve essere dato preventivo avviso della visita di controllo

Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, in ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con la decisione n. 01624/2019 del 15 luglio 2019 che ha annullato il provvedimento del Questore di Milano che irrogava la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 1/30 ai sensi dell’art. 4 n. 18 del DPR 737/81 a un dipendente della Polizia di Stato per non aver rispettato le fasce orarie di reperibilità, essendo risultata assente alla visita fiscale e non essendosi presentata alla visita ambulatoriale disposta dall’Amministrazione.

Nel relativo ricorso il ricorrente rappresentava che nella giornata della visita fiscale risultava non già assente per malattia ma in aspettativa per infermità. Tale situazione richiedeva l’applicazione della diversa disciplina prevista dall’art. 68 DPR n. 3/1957 in base alla quale il dipendente dovrebbe essere avvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo, potendo farsi assistere da un medico di sua fiducia (art. 32 DPR 868/1957).

Il TAR ha convenuto sulla questione che l’istituto dell’Aspettativa previsto per il pubblico impiego dall’art. 68 del DPR n. 3/1957, cui fa rinvio l’art. 52 del DPR n. 335/1982 (recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), soggiace ad una disciplina differente rispetto al congedo straordinario per malattia.

L’art. 32 del DPR n. 686/1957 (recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”) prevede infatti che “L’autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

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Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l’infermità dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall’ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.

L’impiegato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all’Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell’ora della visita di controllo. Il medico dell’Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell’impiegato deve motivare nel verbale di visita l’eventuale dissenso”.
Il successivo art. 34, riguardante le visite di controllo durante l’aspettativa, prevede che “L’Amministrazione può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l’impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall’art. 32”.

Pertanto, essendo facoltà del dipendente farsi assistere da un medico di fiducia, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di poter avvisare il dipendente stesso del giorno e dell’ora relativi. “Pertanto soltanto qualora, malgrado l’accodo preventivo, il dipendente risulti assente alla visita di controllo, la circostanza riveste rilievo disciplinare, con ulteriore addebito economico a carico dell’interessato”.

Ciò posto, sulla base della corretta qualificazione dell’istituto e della relativa normativa applicabile, la ricorrente risultava essere in aspettativa per infermità e conseguentemente avrebbe dovuto essere preventivamente avvisata della visita di controllo.

Viene meno quindi il presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare, che si fonda sulla non corretta qualificazione dell’istituto giuridico rilevante da parte dell’Amministrazione, che ha erroneamente ritenuto che la dipendente stesse fruendo di un periodo di congedo straordinario.

 

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