Pubblicare sui social informazioni relative a posizioni debitorie altrui può costituire reato

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Ultimo aggiornamento 03/03/2023

Commette il reato di diffamazione chi pubblica su Facebook documenti che rivelano situazioni debitorie altrui.

È la Corte di Cassazione a precisarlo con una sentenza pubblicata lo scorso 14 dicembre, respingendo il ricorso avanzato da una persona che aveva postato sul social network una lettera di messa in mora corredata da offese e insulti rivolti al mittente.

Secondo i giudici della Cassazione si tratta di un comportamento a valenza diffamatoria, sia tenendo conto delle espressioni utilizzate sia delle modalità e del contesto nel quale le stesse sono state divulgate.

Lo scopo finale della condotta, secondo i giudici, è stato quello di esporre la parte offesa al “pubblico ludibrio “.

La sentenza di Cassazione ha anche chiarito l’esclusione della contiguità temporale, poiché la lettera era stata ricevuta tempo addietro rispetto alla risposta diffamatoria, precisando che la causa di non punibilità ricorre qualora il fatto ingiurioso sia immediato come reazione a un fatto ingiusto altrui.

L’immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione, in modo da non esigere una contemporaneità tra azione e reazione che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell’esimente in questione e di frustarne la ratio, occorre comunque che tra l’insorgere della reazione e il fatto che l’ha determinata sussista una reale contiguità temporale, così da escludere che il fatto ingiusto altrui diventi pretesto di aggressione alla sfera morale dell’offeso, da consumare nei tempi e con le modalità ritenute più favorevoli.

Al riguardo della problematica occorre, altresì ricordare che l’Autorità garante per la protezione dei dati personali con decisione del 28 maggio 2009 [doc. web n. 1624760] aveva ritenuto illecita la comunicazione di dati personali relativi alla situazione debitoria, a seguito di un reclamo prodotto da un dipendente della Guardia di Finanza nei confronti di una società che della esposizione debitoria del reclamante aveva reso partecipe anche il Comando aeronavale della Guardia di finanza presso il quale lo stesso prestava servizio.

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