“Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito il Fondo Credito Inps per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Riportiamo il testo della lettera inviata al Presidente del Consiglio dalla Segreteria Nazionale il 22 novembre 2023:
“Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito il Fondo Credito Inps per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
L’adesione al predetto fondo, originariamente riservata ai dipendenti pubblici in servizio, è stata poi estesa anche ai pensionati, i quali possono opzionarla entro l’ultimo giorno di lavoro.
Al riguardo, l’articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 7 Marzo 2007, n. 45 (pubblicato sulla G.U. 10 Aprile 2007) ha adottato il regolamento di attuazione del citato art. 1, comma 347, della Legge 266/2005.
L’iscrizione al fondo è propedeutica all’accesso a una serie di importanti prestazioni quali: prestiti attraverso cessione del quinto della retribuzione, mutui ipotecari a tasso agevolato, ammissione a collegi universitari e a soggiorni vacanza, borse di studio, master universitari, corsi di lingue, assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, e screening per la prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari.
L’iscrizione al Fondo Credito è, inoltre, fondamentale anche ai fini della richiesta di anticipo TFS e TFR all’Inps.
Dalla data del 20 agosto 2021 tutti i soggetti interessati debbono avvalersi della modalità telematica di presentazione della domanda di adesione che prevede un termine che impone al pensionando di esercitare tale facoltà tassativamente ed inderogabilmente entro l’ultimo giorno di servizio. Superato tale termine, si perde irrevocabilmente la possibilità di aderire poiché la normativa vigente non prevede meccanismi che consentano al pensionato di poter azionare successivamente tale opzione.
Invero, come precisato dall’INPS con il messaggio nr. 3282/2017 l’adesione volontaria e facoltativa alla gestione credito per i pensionati ex INPDAP deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio, richiamando nel merito il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007.
Di converso, in caso di presentazione della domanda entro i termini previsti dalla suddetta normativa l’adesione al fondo credito INPS diventa irrevocabile, così come previsto dall’articolo 1, comma 485, della legge n. 160/2019.
La decadenza della facoltà di adesione volontaria e facoltativa al fondo Credito INPS, opera anche nel caso in cui la mancata adesione entro il termine previsto dell’ultimo giorno di servizio sia stata originata da mero errore materiale dell’interessato (es.: Errore nella spunta della relativa casella di domanda in modalità on line) e anche qualora l’errore materiale sia stato cagionato dall’operatore del patronato a cui sia stato conferito mandato di delega per la presentazione telematica della domanda di pensionamento. (Ipotesi di errore materiale nella manifestazione di volontà delegata al patronato).
Gli istituti di autotutela ordinariamente previsti per sanare eventuali patologie sorte durante la fase istruttoria di un qualsiasi procedimento amministrativo non trovano, nelle disposizioni normative in esame, alcuna possibile applicazione neppure nel caso in cui la mancata adesione al fondo credito INPS sia stata determinata da un evidente vizio di formazione e/o manifestazione di volontà, come ad esempio nel caso in cui la carenza di informazioni fornite dall’operatore del patronato all’interessato in sede di presentazione di domanda di pensionamento sia stata tale da non consentire al dipendente pubblico di esplicitare una piena e corretta scelta consapevole.
Per superare le difficoltà applicative ed operative originate dalla attuale rigidità della procedura di adesione al Fondo Credito, il legislatore è intervenuto, anche di recente, prevedendo la riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
E così, in virtù dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 1603, numerosi pensionati ex dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultavano iscritti alla citata gestione unitaria, hanno potuto presentare, avvalendosi esclusivamente della procedura telematica, domanda di adesione al Fondo Credito INPS.
L’introduzione della citata disposizione normativa ha reso possibile l’apertura di una finestra temporale che ha consentito a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano esercitato l’opzione a tempo debito, di poter comunque aderire al fondo credito INPS.
Con la circolare nr. 128 del 19 agosto 2021 sono state fornite indicazioni in ordine alla previsione di cui all’articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 5 agosto 202. In particolare, la riapertura dei termini consisteva nella possibilità di esercitare l’opzione perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.
Alla luce di quanto precede, in considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi pensionati ex dipendenti pubblici soprattutto appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si ritiene necessario richiedere, in via urgente, una iniziativa a carattere normativo che preveda la riapertura dei termini di adesione al Fondo Credito presso l’INPS “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” e la previsione di un nuovo regime procedurale che determini l’attenuazione della rigidità delle attuali modalità di adesione, allo scopo di eliminare una situazione che, di fatto, preclude a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici l’accesso a importanti servizi creditizi e sociali.
Detta esigenza, più volte rappresentata anche dalle diverse sigle sindacali confederali, si appalesa ineludibile per consentire a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici, attualmente impossibilitati a aderire al Fondo Credito INPS, di accedere ai numerosi servizi di assistenza creditizia e sociale predisposti dall’istituto e di ampliare, con il loro significativo apporto contributivo, la capienza economica del fondo, rafforzandone la capacità di assolvere alle funzioni per le quali è stato istituito”.