Ricalcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate col sistema misto alle Forze di polizia ad ordinamento civile
Si concretizzano i risultati della battaglia condotta dal SIULP per la rimozione delle sperequazioni di carattere previdenziale all’interno del Comparto Sicurezza e Difesa.
Nel rivendicare con orgoglio questo risultato vogliamo ricordare a tutti i colleghi come lo stesso fosse da noi ritenuto pregiudiziale rispetto persino alla conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, come risulta dal documento finale del Direttivo Nazionale del Siulp, approvato all’unanimità nella seduta del 27 ottobre.
Possiamo oggi affermare che finalmente è stata fatta giustizia per i colleghi già in pensione e per coloro che andranno in pensione in futuro.
Su nostra richiesta, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare con prot. 0001489 del 24 marzo 2022, che in considerazione del disposto di cui all’art. 1 commi 101 e 102 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, fa presente che la rideterminazione dell’assegno pensionistico per il personale interessato avverrà a cura dell’Inps per chi è cessato dal servizio dal 1° ottobre 2005, e a cura della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento per il personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 1996 al 30 settembre 2005.
Infine, con la circolare n. 44 del 23 Marzo 2022, l’INPS ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, concernente l’Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
L’Istituto chiarisce che per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/202, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento.
Il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
La circolare soggiunge che “tenuto conto della formulazione letterale dell’articolo 1, comma 101, della legge di Bilancio 2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
In particolare, considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti[1], la norma in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti pensionistici nell’alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza, tra l’altro, la tutela pensionistica all’intero comparto Difesa e Sicurezza.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento verranno corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.