Richiesta applicazione aliquota Irpef superiore per evitare conguagli onerosi

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Ultimo aggiornamento 31/03/2023

Un nostro assiduo lettore ci scrive lamentando il fatto che nella busta paga di febbraio ha avuto la sgradita sorpresa di un oneroso conguaglio che ha creato serie difficoltà alla luce della sua situazione famigliare monoreddituale. Al riguardo ci chiede se è possibile che in futuro i conguagli possano essere rateizzati.

Come spiega il portale NoiPA nella sezione dedicata alla gestione degli stipendi, “il conguaglio fiscale è il calcolo definitivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato al termine di ogni anno solare”.  Entro il mese di febbraio, NoiPA effettua un conguaglio tra le ritenute d’acconto applicate ogni mese nel cedolino durante l’anno solare precedente e l’imposta effettivamente dovuta. Ciò crea un credito o un debito per il lavoratore, con conseguente effetto sull’importo dello stipendio del mese.

Allo stato attuale, NoiPA non può rateizzare i debiti per conguaglio fiscale. Per risolvere questo problema sarebbe necessario un intervento del legislatore.

Tuttavia, con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E dell’Agenzia delle Entrate, è stata prevista la facoltà per i sostituti d’imposta di applicare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un’aliquota più elevata di quella derivante dall’applicazione dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

La citata circolare ha, infatti, precisato che “nell’effettuazione delle ritenute il sostituto può, d’accordo con il sostituito, applicare una aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, che anzi si vede anticipato il versamento di imposte, si può evitare che, al momento dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, l’imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il rischio di chiudere con un conguaglio incapiente”.

Successivamente, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di una Società, la quale chiedeva al Dipartimento per le politiche sociali se un’aliquota più elevata per le ritenute d’acconto potesse essere riconosciuta anche in sede di tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo, con risoluzione del 30 novembre 2001 n. 199/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualsiasi sostituto d’imposta può applicare un’aliquota IRPEF superiore al 20%, ai soggetti che espressamente lo richiedano.

In tal caso, infatti, senza arrecare alcun danno all’erario, si possono evitare impegnativi conguagli o imposte decisamente elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ad ogni modo sulla problematica, il 3 febbraio scorso, abbiamo inviato una lettera all’attuale Ministro dell’Interno il cui testo è visionabile al seguente link: https://siulp.it/trattenute-stipendiali-connesse-al-conguaglio-fiscale/

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