Sistemi di videosorveglianza ‘domestica’

863

Il tema della videosorveglianza opera in un ambito complesso e delicato, in quanto il trattamento di immagini identificative di persone fisiche deve necessariamente rispettare i principi e la disciplina normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali (il General Data Protection Regolation o GDPR – Regolamento sulla protezione dei dati dell’Unione Europea 2016/679 e il Codice privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diramato direttive attraverso la diffusione di una scheda informativa che fornisce indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni.
Al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professionale, quindi nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, il Garante ha sottolineato come le persone fisiche possano attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, a condizione tuttavia che le telecamere siano idonee a riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza.

In sintesi, tale condizione rinvia al cd. “principio di minimizzazione dei dati personali”, che costituisce uno dei principi cardine del GDPR (art. 5) garantendo che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento.

Costituiscono esplicazione di tale principio anche i due divieti espressamente fissati dal Garante privacy, il quale sottolinea che non devono essere oggetto di ripresa le aree condominiali comuni o di terzi. Conformemente a tale logica, inoltre, le telecamere non devono riprendere aree aperte al pubblico, come strade pubbliche o aree di pubblico passaggio.

advertise

Non solo. Devono essere attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini nei casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi. Infatti, il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 32 GDPR, è tenuto a adottare misure tecniche (ed organizzative) adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, tendo conto dell’evoluzione tecnica, dei costi di attuazione e del contesto.

Inoltre, nelle ipotesi in cui sulle aree riprese insista un diritto di servitù di passaggio in capo a terzi deve essere acquisito formalmente, anche solo una tantum, il consenso del soggetto titolare di tale diritto.
Oltre a tali condizioni necessarie ed essenziali per installare sistemi di videosorveglianza in modo legittimo in ambito, possiamo dire, “domestico”, il Garante privacy fissa espressamente un ulteriore divieto: le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza non devono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi o di diffusione.

Per completezza, occorre sottolineare come il Garante per la protezione dei dati personali il 5 dicembre 2020 abbia messo a punto delle interessanti Faq sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si erano resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal GDPR, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante privacy in materia, che risale al 2010 e che contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – EDPB).

In generale, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. 300/1970)

Anche in tali Faq si ritrova la valorizzazione del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento, criterio fondamentale in base al quale i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Advertisement