Tutte le invalidità e disabilità previste ai fini delle agevolazioni ex Legge 104/1992

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La Legge 104/1992, conosciuta anche come Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap riconosce diversi tipi di invalidità, handicap e disabilità alle quali sono collegati benefici e agevolazioni per caregivers e diretti interessati. È importante sapere che ogni tipologia ha criteri di valutazione e benefici specifici, che possono fare una grande differenza nella qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Invalidi civili

L’invalidità civile si riferisce alla menomazione, perdita o anomalia di una struttura o funzione anatomica, fisiologica o psicologica che comporta una riduzione della capacità lavorativa. Questo tipo di invalidità viene valutato attraverso una percentuale che varia dal 33% al 100%.

Gli invalidi civili includono tutte le persone, comprese quelle con disabilità visive (ciechi) e uditive (sordomuti), che hanno contratto la loro invalidità per cause civili. Questa categoria comprende cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, e include anche coloro che sono affetti da disabilità psichica. Inoltre, ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, rientrano in questa categoria anche gli ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere le attività proprie della loro età.

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Può presentare domanda di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, con menomazioni che influenzano la capacità lavorativa.

 Percentuale di invalidità: da un minimo del 33% a un massimo del 100%.

 Benefici: prestazioni economiche variabili in base alla percentuale di invalidità e alla categoria di appartenenza (invalidi civili, ciechi civili, sordi civili).

La legislazione italiana riconosce diverse categorie di invalidità civile, ciascuna con specifiche definizioni e criteri di valutazione.

L’accertamento dell’invalidità civile è effettuato dalle commissioni mediche dell’ASL, che valutano la riduzione della capacità lavorativa e determinano la percentuale di invalidità. La procedura è la seguente:

  • Domanda da presentare online tramite il sito dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o attraverso il supporto di un patronato. È necessario avere un codice PIN o SPID per accedere al servizio.
  • Certificato medico introduttivo del medico curante compilato e inviato telematicamente che attesta la condizione di invalidità.
  • Visita medica su convocazione dell’Inps presso la commissione medica competente che valuterà la documentazione presentata e la condizione di salute del richiedente.
  • Procedimento finale con indicazione della percentuale di invalidità attribuita e i relativi benefici economici.

Invalidi di Guerra

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi di guerra sono coloro che, prestando servizio per lo Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici e hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità è compito della Segreteria delle Commissioni Mediche ASL, che trasmette la documentazione alla Commissione Medica Periferica. Il verbale di visita, convalidato dalla Commissione, viene inviato all’interessato o al Patronato che lo assiste. In caso di esito negativo, il richiedente può fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Ministero del Tesoro.

 

 

Invalidi per Servizio

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi per servizio sono i lavoratori dipendenti pubblici che, a causa di un infortunio o di una malattia correlata al servizio svolto, hanno un’invalidità riconosciuta dall’ottava alla prima categoria. L’accertamento dell’invalidità di servizio è effettuato presso la Commissione Medica Periferica.

Invalidi del Lavoro

Gli invalidi del lavoro, come definiti dal D.P.R. 1124/64, sono i dipendenti di aziende private che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, ottengono il riconoscimento di un’invalidità superiore al 20%. Il riconoscimento dell’invalidità del lavoro è gestito dall’INAIL (www.inail.it), nella provincia in cui è avvenuto l’infortunio.

L’accertamento è effettuato dall’INAIL stesso, che possiede gli strumenti tecnici e operativi necessari per valutare lo stato invalidante e il controllo sulla permanenza di tale stato. Questo accertamento segue criteri e modalità delineati dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

Stato di Handicap (Legge 104/1992)

Lo stato di handicap postula la difficoltà di inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione. Questo concetto si differenzia dall’invalidità civile, in quanto valuta l’impatto della disabilità sulla vita sociale della persona in forza della condicione di svantaggio sociale rispetto alle persone normali.

La conseguenza è il riconoscimento di agevolazioni fiscali e lavorative, come permessi lavorativi e congedi retribuiti per familiari che assistono persone con disabilità grave.

La Legge 104/1992 distingue tra diversi livelli di handicap per identificare il grado di svantaggio sociale e le relative agevolazioni. Questi livelli sono:

  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1): identifica una condizione di svantaggio sociale e difficoltà di integrazione rispetto alla norma, ma non considerata grave. Questo livello dà diritto ad alcune agevolazioni, ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito.
  • Persona con handicap grave (articolo 3, comma 3): riconosce una condizione di svantaggio sociale particolarmente rilevante, che determina gravi difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. Questo livello è essenziale per ottenere permessi lavorativi e congedi retribuiti per il familiare che assiste. La gravità è indicata nel verbale con la dicitura “handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992”.

Questa differenziazione consente di adattare le agevolazioni e i benefici alle specifiche esigenze di ogni persona, garantendo supporto adeguato a chi presenta difficoltà più significative nella vita quotidiana e nell’integrazione sociale.

Per il riconoscimento dello stato di handicap, si considera la difficoltà di inserimento sociale. Le commissioni valutano l’impatto della patologia sulla vita quotidiana e sulla capacità di relazione sociale. La procedura è la seguente:

  • Presentazione della domanda con procedura simile a quella per l’invalidità civile, utilizzando il portale dell’INPS o tramite un patronato.
  • Certificato medico del medico curante per il riconoscimento dell’handicap, inviato telematicamente all’INPS.
  • Visita medica presso la commissione medica integrata, che include anche un operatore sociale e un esperto per le specifiche disabilità.
  • Comunicazione esito del riconoscimento dello stato di handicap, specificando se si tratta di un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Disabilità (Legge 68/1999)

La disabilità, secondo la Legge 68/1999, si riferisce alla difficoltà di inserimento lavorativo causata dalla patologia. Questa legge prevede il “collocamento mirato” per facilitare l’occupazione delle persone con disabilità.

L’Obiettivo è quello di facilitare l’inserimento lavorativo attraverso la previsione dell’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità.

L’accertamento delle condizioni di disabilità è finalizzato a individuare la capacità lavorativa residua. Questo processo è essenziale per il collocamento mirato e coinvolge diverse commissioni mediche a seconda del tipo di disabilità (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di guerra). Per ottenerlo bisogna seguire il seguente iter:

  • Domanda da presentare all’INPS o all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente, a seconda delle disposizioni regionali;
  • Certificato medico del medico curante che documenti la condizione di disabilità;
  • Visita medica presso la commissione medica per l’accertamento delle condizioni di disabilità, che include anche un operatore sociale e un esperto, valuta la capacità lavorativa e la potenzialità di collocamento del richiedente;

Comunicazione dell’esito dell’accertamento, con una relazione conclusiva che può includere suggerimenti per l’inserimento lavorativo e eventuali forme di sostegno necessa

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