Veicoli in servizio devono evitare condizioni di rischio per gli utenti della strada

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Ultimo aggiornamento 20/08/2021

I conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso sono sempre tenuti a osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada

 

Il principio è enunciato dalla Cassazione Penale Sez. IV nella Sentenza n. 28178 del 6 luglio 2021 .

La Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dell’impugnazione della parte pubblica ed in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato, concesse le generiche, un dipendente dei Vigili del Fuoco alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell’autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa consistita nella violazione dell’art.140 codice della strada, lesioni gravi ad un pedone,investendolo mentre attraversava, a luce semaforica verde, la strada da destra verso sinistra.

Il giudice di primo grado aveva assolto l’imputato escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta, l’affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell’obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza (violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume) e la visuale ostruita dall’autobus fermo, tenuto conto, peraltro, dei calcoli del consulente della difesa, secondo cui l’impatto non avrebbe potuto essere evitato neppure alla velocità di 20 krn/h, non esigibile da un mezzo di soccorso.

Il giudice di secondo grado ribaltava tale giudizio rilevando che il conducente di un mezzo di soccorso, anche laddove sia impegnato in un servizio urgente, non può creare situazioni di pericolo e deve, pertanto, tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze, sicché, nel caso di specie, proprio in considerazione della ridotta visuale, impedita dall’autobus fermo sulla destra, prima di immettersi nell’incrocio, avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni che avevano la luce semaforica verde e potevano non avere percepito il transito del mezzo di soccorso, essendo, peraltro, del tutto prevedibile che in un giorno feriale, alle ore 13, l’incrocio potesse essere frequentato da numerosi pedoni.

La questione perveniva, a seguito di ricorso del Vigile del Fuoco, alla cognizione della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso confermando la decisione di Condanna erogata dal giudice di appello.

Nelle motivazioni della Sentenza gli ermellini osservano che l’art. 177, comma 2, codice della strada, prevede che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Tuttavia, come recita testualmente la disposizione in esame e come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato – quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu – a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza, per cui, ad esempio, è stato ritenuto configurabile il delitto di omicidio colposo aggravato nei confronti del conducente di un’ambulanza che, provenendo da un’area di parcheggio, non aveva rispettato l’obbligo di dare la precedenza al veicolo circolante sulla strada di immissione (Sez. 4, n. 976 del 11 giugno 2013 ud. – dep. 13/01/2014, Rv. 257875 – 01). Si è pure precisato che i conducenti di veicoli in servizio di polizia e di soccorso hanno la facoltà di derogare alle normali prescrizioni di circolazione ma devono ugualmente osservare le norme di prudenza e di cautela al fine di evitare l’instaurazione di condizioni di rischio per gli utenti della strada, e ciò in maggiore misura proprio nel momento in cui usufruiscono di tali deroghe in presenza di altri mezzi che, invece, si adeguano alla segnaletica (Sez. 4, n. 5837 del 14/05/1996 ud. – dep. 07/06/1996, Rv. 205298 – 01) e che, pur potendo tenere una velocità superiore al consentito, allorché giungano in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza, devono verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito (Sez. 4, n. 37263 del 19/09/2002 ud. – dep. 07/11/2002, Rv. 222613 – 01, che, applicando tale principio,ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell’Arma dei carabinieri dall’accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l’art. 177 del codice della strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

Da tali premesse consegue, secondo gli Ermellini che il giudice di appello ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 177, comma 2, codice della strada, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce delle condizioni della strada e del traffico ed in particolare della presenza dell’incrocio con passaggio pedonale, della luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni, dell’ingombro dell’autobus fermo sulla corsia adiacente, che riduceva la visuale ed impediva di verificare il transito di eventuali pedoni, dell’ora di punta e del giorno feriale, che rendevano altamente prevedibile il passaggio di passanti, la regola della comune prudenza avrebbe imposto, nonostante l’intervento di soccorso in atto, di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento e conseguentemente di rallentare ed anche arrestare il mezzo (proprio in considerazione della ridotta visibilità). Al contrario, il giudice di primo grado, secondo la Cassazione, ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 177 del codice della strada, ritenendo che il comma 3 di tale disposizione escluda l’imprudenza del conducente del mezzo di soccorso che faccia affidamento sul rispetto, da parte degli altri utenti della strada, dell’obbligo di lasciargli libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola generale secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (v., da ultimo, Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017 ud. – dep. 16/02/2018, Rv. 272223 – 01).

Inoltre, il giudice di primo grado sarebbe incorso nell’ulteriore errore di non valutare la presenza dell’ingombro, costituito dall’autobus fermo sulla corsia adiacente, come una circostanza, che, proprio in quanto riduttiva della visuale, imponeva una maggiore prudenza.

Infine l’ulteriore doglianza rappresentata dal ricorrente e avente ad oggetto un asserito travisamento del fatto sulle caratteristiche dell’incrocio ove si è verificato l’incidente, secondo la Suprema Corte è inammissibile, atteso che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del’11/01/2018 ud. – dep. 02/05/2018, Rv. 273217 – 01).

Ad ogni modo, secondo i giudici di piazza Cavour, si tratta di una deduzione irrilevante, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato, nel caso di specie, non la conformazione dell’incrocio, ma la presenza dell’autobus fermo, che ostruiva la visuale.

La decisione della Cassazione non è ininfluente rispetto alla prestazione dei servizi di Polizia, ragion per cui sulla questione del rispetto delle regole del codice della strada da parte di tutti coloro che svolgono le cosiddette Helping Profession con particolare riferimento alla Polizia di Stato, il Siulp ha interessato il Dipartimento della P.S. ed il Governo esprimendo viva preoccupazione per le ricadute che tale giurisprudenza potrebbe avere sulla operatività del servizio.

Invero, essendo evidente la particolare esposizione a rischio per il personale della Polizia di Stato in occasione di interventi da effettuare in situazioni di emergenza, occorrerà capire se tutti gli interventi debbano essere effettuati nel rigoroso rispetto delle norme del codice della strada (limiti di velocità ecc.) anche a costo di gravi ritardi nel prestare soccorso in caso di pericolo per i cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica.

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