Limiti ai controlli sui lavoratori pubblici

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Il Garante della Privacy ha sanzionato un ente pubblico per il monitoraggio indiscriminato della navigazione Internet dei dipendenti emanando un provvedimento nei confronti dell’amministrazione comunale di Bolzano, in seguito al reclamo di un dipendente che aveva scoperto di essere stato controllato dal proprio Ente, con l’accusa di aver consultato Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro.

Dagli accertamenti istruttori è risultato che il Comune impiegava effettivamente un sistema di controllo e filtraggio della navigazione in rete dei dipendenti, conservando i dati per un mese e creando una reportistica ad hoc per finalità di sicurezza della rete.
Secondo il Garante, questa iniziativa non è stata svolta nel rispetto dei principi protezione dei dati previsti dal GDPR.

I dipendenti non sono stati adeguatamente informati riguardo l’attività di controllo, inoltre venivano svolte operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione della rete interna.

Alla luce di queste verifiche, l’Autorità ha sanzionato il Comune per l’illecito trattamento dei dati del personale, ribadendo che “”L’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.rilevato””.

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Occorre ricordare che la materia dei limiti al potere di controllo del datore di lavoro sulle condotte del lavoratore è stata altresì oggetto delle sentenze n.22662/16 e 22213/16 della Cassazione che ha ampliato l’ambito della potestà di controllo del datore di lavoro, autorizzando controlli difensivi a tutela del patrimonio aziendale oltre i limiti dello Statuto dei lavoratori (art. 4) e precisando che il superamento del limite del rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore deve essere risultato di specifica attività istruttoria.

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