Reato di accesso abusivo a sistema informatico

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L’accesso alla banca dati denominata Sdi (Sistema D’Indagine del Ced del ministero dell’Interno) effettuato da appartenenti alle forze di Polizia per motivi non legati all’attività di repressione del crimine o di tutela dell’ordine pubblico determina il reato di accesso abusivo a sistema informatico nella forma aggravata perché commesso da pubblici ufficiali.

L’unica finalità legittima di estrazione di informazioni dalla banca dati del Ministero dell’Interno è quella di repressione della criminalità e di tutela pubblica.

La Corte di cassazione ha confermato con la sentenza n. 37459/2022 la condanna per i poliziotti che avevano effettuato una ricerca sullo Sdi sollecitati dal gestore di un deposito e di un distributore di carburante, il quale voleva sapere se un’auto parcheggiata nei pressi del suo luogo di lavoro fosse in realtà un’auto civetta.

Le deposizioni degli imputati puntavano a dimostrare che la richiesta del privato fosse in realtà un input a un’attività di repressione criminale in quanto il gestore temeva che si trattasse di un appostamento di rapinatori che volevano controllare i suoi movimenti prima di agire. Ma tale circostanza, se poteva costituire la giustificazione dell’accesso alla banca dati, è stata smentita dalle intercettazioni, dalle quali emergeva la sua richiesta di ottenere tale informazione, ma “senza urgenza”; il che contraddice la rappresentazione di una persona intimorita dall’imminenza della commissione di un reato ai suoi danni.

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Non risultava, perciò, che i poliziotti avessero consultato lo Sdi in ragione della loro missione anticrimine, ma in realtà per fare un favore al gestore che temeva di essere attenzionato dalla Polizia in ragione della sua attività illecita di rilascio dei Das (documenti di accompagnamento semplificato che attestano il pagamento delle accise sugli idrocarburi). Attività per la quale il gestore rivestiva anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rilevante sulla sua condotta di induzione dei pubblici ufficiali a commettere il reato previsto dall’articolo 615 ter del Codice penale nella forma aggravata dall’utilizzo illecito di funzioni pubbliche.

Infatti, chiarisce la Cassazione, non è la qualità di pubblico ufficiale che ha determinato la contestata aggravante, ma l’uso delle proprie funzioni pubbliche per introdursi nel sistema informatico che invece può essere legittimamente consultato solo per finalità di ordine pubblico e repressione del crimine anche dalle forze di Polizia abilitate all’accesso.

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