Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione ai permessi ex legge 104/1992 con riferimento alla presunta necessità della comune convivenza o residenza tra caregiver e assistito.
Per i permessi legge 104 non è richiesta la convivenza con il familiare da assistere. Ci sono invece regole sul grado di parentela. Il riferimento normativo è l’articolo 33 della legge 104/1992. Prevede il diritto a tre giorni al mese di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistere persone con disabilità grave, che però devono essere parenti o affini (i parenti del coniuge), fino al secondo grado.
Se per esempio ipotizziamo una parentela di terzo grado (nipote e zio), i permessi sono previsti solo in caso di mancanza o decesso dei genitori, del coniuge (anche in unione civile) o del convivente di fatto. Oppure nel caso in cui gli stessi siano a loro volta affetti da patologie invalidanti, o abbiano compiuto i 65 anni di età.
Per quanto riguarda la residenza, invece, non sono previsti requisiti. C’è un adempimento previsto nel caso in cui il parente che viene assistito risieda in un Comune a più di 150 chilometri di distanza da quello del caregiver. In questo caso, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 33 sopra citato, il lavoratore che chiede il permesso deve anche presentare un titolo di viaggio, o altra documentazione idonea a comprovare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.