I debiti con il fisco non si trasmettono agli eredi ma si estinguono con la morte del contribuente

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Con l’ordinanza n. 22476/2025 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che le sanzioni tributarie hanno natura strettamente personale e, con il decesso del soggetto che ha commesso la violazione, si estinguono automaticamente senza che alcun obbligo si trasmetta agli eredi.

La vicenda di fatto ha riguardato un contribuente, coinvolto in un contenzioso per omessa dichiarazione di investimenti all’estero. L’Agenzia delle Entrate, in base a documenti acquisiti in sede di accertamento, aveva quantificato le sanzioni in un ammontare di oltre 460 mila euro, suddivise tra più annualità.

Tuttavia, nel corso del procedimento, il contribuente è deceduto. La questione è, così, approdata davanti alla Cassazione, chiamata a stabilire se la controversia potesse proseguire nei confronti degli eredi o se, al contrario, il procedimento dovesse estinguersi (e con esso anche le sanzioni).

Richiamando l’art. 8 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la responsabilità per le sanzioni tributarie è personale e non si trasmette agli eredi. Si tratta di un corollario del principio di personalità delle sanzioni, espresso dallo stesso decreto all’art. 2 delle disp. sanz. amm. violaz. norme trib., il quale, sancendo al comma 2 che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”, conferma come il debito erariale derivante da violazioni fiscali si estingua con la morte dell’autore.

Gli Ermellini, inoltre, hanno statuito che “il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale”.

In altre parole, poiché la morte del contribuente impedisce di esaminare i motivi del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite. Quindi non si applica il principio della “soccombenza virtuale”, che avrebbe comportato l’addebito degli oneri legali a chi, ipoteticamente, fosse risultato perdente.

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