Genitorialità e nuove regole sul congedo parentale

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Con la legge di Bilancio 2026 sono stati ampliati i diritti dei genitori lavoratori dipendenti che potranno utilizzare il congedo parentale fino ai 14 anni dei figli a invarianza di durata e limiti complessivi del beneficio.

L’Inps con il messaggio n. 251 del 26 gennaio ha chiarito gli aspetti salienti della modifica normativa anche con riguardo alla procedura telematica per la presentazione delle domande.

Il limite massimo entro cui è possibile usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per la cura dei figli viene, dunque, esteso da 12 a 14 anni. La modifica interviene direttamente sul Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), senza alterare la durata complessiva del congedo spettante, ma consentendone una distribuzione più flessibile nel tempo.

La novità riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. A partire dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere goduto:

  • entro i 14 anni di vita del figlio a partire dalla fine del congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre;
  • entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento purché nel frattempo non sia stata raggiunta la maggiore età.

Per le altre categorie di lavoratori restano invece invariati i limiti temporali già previsti dalla normativa:

  • per gli iscritti alla Gestione separata Inps il congedo parentale resta fruibile entro i 12 anni;
  • per i lavoratori autonomi il diritto continua a essere limitato al primo anno di vita del figlio o al primo anno dall’ingresso in famiglia.

L’estensione dell’età del figlio non modifica i tetti massimi di congedo spettanti. Rimangono quindi validi i limiti già noti:

  • massimo 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevabili a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche non continuativi;
  • alla madre lavoratrice dipendente spettano fino a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente spettano fino a 6 mesi, che diventano 7 in caso di astensione di almeno tre mesi;
  • il padre può fruire del congedo parentale anche durante il periodo di congedo obbligatorio della madre e anche se la madre non lavora;
  • al genitore solo (compreso il genitore con affidamento esclusivo) spettano fino a 11 mesi complessivi.

I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato, anche contemporaneamente da entrambi i genitori, nel rispetto dei limiti complessivi.

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale dal 1° gennaio 2026 in poi.

Questo significa che:

  • per i periodi fruiti fino al 31 dicembre 2025 continua a valere il limite dei 12 anni;
  • dal 1° gennaio 2026 possono beneficiare dell’estensione tutti i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni.

Per consentire l’applicazione delle nuove regole, l’Inps ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica “Domande di maternità e paternità”, disponibile sul sito istituzionale. È questo il canale obbligatorio per la presentazione delle richieste di congedo parentale.

Un passaggio importante riguarda i genitori che, tra il 1° gennaio e l’8 gennaio 2026, non hanno potuto presentare la domanda a causa dell’assenza della procedura aggiornata: l’Istituto consente la presentazione retroattiva delle istanze, anche per periodi già fruiti.

Per i lavoratori pubblici le domande vanno presentate direttamente alle amministrazioni.

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