Nuove tutele in materia di disabilità dal 2026

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Nel 2026 alle tutele ormai stabilizzate dopo il Dlgs 105/2022 si affiancano la Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, le nuove ore di assenza retribuita introdotte dalla Legge 106/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, e la riforma del percorso per ottenere il riconoscimento della disabilità.

I permessi retribuiti della Legge 104 continuano a spettare ai lavoratori dipendenti con disabilità grave e a chi assiste un familiare con disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

In base al Dlgs 105/2022, non esiste più il vincolo del referente unico dell’assistenza. Questo significa che i tre giorni mensili possono essere fruiti da più aventi diritto in modo alternato per la stessa persona con disabilità grave, senza moltiplicare il monte complessivo dei giorni. Resta inoltre possibile per lo stesso lavoratore assistere più familiari, nei limiti e con i requisiti di parentela previsti dalla normativa.

Per il lavoratore con disabilità grave i permessi restano alternativi tra loro: si possono usare tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, oppure due ore di permesso giornaliero, che diventano una sola ora quando l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore. La scelta resta personale e non si cumula con le altre modalità per lo stesso mese.

Il caregiver familiare, invece, può cumulare i permessi quando assiste più soggetti con disabilità grave, ma solo nei casi consentiti dalla legge e senza uscire dal perimetro dei rapporti di parentela richiesti.

Allo stesso tempo, il lavoratore con disabilità grave può essere assistito da un altro familiare avente diritto, perché i permessi del disabile per sé e quelli del caregiver per l’assistenza non devono necessariamente coincidere.

Con le nuove tutele della Legge 106, dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure, riconosciute ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 74% dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti, oltre che ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni.

Queste ore non sostituiscono i tre giorni mensili della 104 e non ne cambiano i requisiti, ma si aggiungono alle tutele già esistenti. Chi rientra nella platea della Legge 106 può quindi affiancare questa nuova finestra di assenza alle tutele ordinarie, mentre gli altri continuano a muoversi nel perimetro tradizionale della 104.

Il congedo straordinario biennale resta una delle tutele più rilevanti per chi assiste un familiare con disabilità grave convivente. La platea allargata dal Dlgs 105/2022 è ormai consolidata anche nel 2026 e comprende, in cima all’ordine di priorità, non solo il coniuge o la parte dell’unione civile convivente, ma anche il convivente di fatto.

La durata massima continua a essere di due anni nell’arco della vita lavorativa, fruibili anche in modo frazionato ma non a ore. Il beneficio spetta ai caregiver e non al lavoratore disabile per sé stesso, richiede la convivenza con la persona assistita e continua a seguire l’ordine di priorità fissato dalla normativa e dalle istruzioni INPS.

Tra le misure economiche che ruotano attorno al sistema di tutele della disabilità, nel 2026 resta centrale l’indennità di accompagnamento, rivalutata a 551,53 euro al mese nel 2026.

A questa si affianca, ma solo per una platea molto selettiva, la Prestazione Universale prevista dal Decreto Anziani che resta sperimentale fino al 31 dicembre 2026 ed è destinata agli over 80 con bisogno assistenziale gravissimo, titolari di accompagnamento e con ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro. La quota integrativa può arrivare a 850 euro al mese ed è vincolata al pagamento di lavoro di cura o servizi qualificati.

Restano, inoltre, le altre tutele lavorative collegate alla 104 per i caregiver familiari. Chi assiste un congiunto con disabilità grave conserva, nei limiti organizzativi previsti dalla legge, il diritto a non essere trasferito senza consenso e a chiedere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita.

Per accedere ai benefici serve sempre il verbale che attesta la disabilità grave e la relativa domanda all’INPS. Sul piano pratico, la comunicazione al datore di lavoro si fonda sul riconoscimento già validato dall’Istituto e resta il passaggio essenziale anche nel 2026, mentre la nuova sperimentazione della riforma della disabilità incide soprattutto sul certificato medico introduttivo e sulla fase di avvio della pratica. Resta ferma anche la regola sul ricovero a tempo pieno, che in via generale esclude permessi e congedo straordinario quando la persona assistita è ospitata in una struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa. Le eccezioni oggi riconosciute restano queste:

  • il ricovero si interrompe per visite o terapie esterne debitamente certificate;
  • la persona assistita è in stato vegetativo persistente oppure con prognosi infausta a breve termine;
  • la struttura sanitaria richiede in modo documentato la presenza del familiare.

Dal 1° marzo 2026 la riforma della disabilità è entrata in una nuova fase sperimentale con l’allargamento a 60 province del nuovo iter gestito dall’INPS. La novità, per ora, riguarda soprattutto il procedimento di accertamento e la presentazione del certificato medico introduttivo, che in questi territori dà avvio alla valutazione di base.

 

 

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