Secondo la normativa vigente non è vietato filmare le forze dell’ordine quando operano in luoghi pubblici, ma se i filmati vengono pubblicati, è necessario che i volti o altri elementi identificativi siano oscurati o resi irriconoscibili. La pubblicazione senza oscuramento è ammessa solo per esercizio di cronaca/diritto di critica (es. casi di abusi), rispettando essenzialità e interesse pubblico.
La ripresa non è mai consentita se esiste un espresso divieto dell’Autorità pubblica (es. zone di sicurezza o operazioni delicate).
L’appartenente alle forze dell’ordine la cui immagine venga diffusa senza l’oscuramento del volto e dei dati identificativi può agire per rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere rimozione immediata del video e agire in sede civile per il risarcimento danni ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, se la pubblicazione ha arrecato pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione.
Inoltre, la diffusione illecita del video che ritrae l’Agente può configurare anche diversi reati, a seconda del contesto:
- a) Trattamento illecito di dati personali: Il volto di un agente è considerato un dato personale. La sua diffusione senza un reale interesse pubblico (che un controllo di routine spesso non costituisce) può integrare questo reato (art. 167 del Codice della Privacy).
- b) Diffamazione aggravata: Se il video è accompagnato da commenti o descrizioni che ledono l’onore o la reputazione dell’agente, si può procedere per diffamazione, aggravata dall’uso dei social media.
- c) Rivelazione di segreto d’ufficio o di Stato: In casi specifici in cui le riprese avvengano in circostanze espressamente vietate dall’Autorità per motivi di sicurezza, la diffusione può portare a denunce più gravi.
Infine, l’agente può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali che può imporre il blocco della diffusione del video e erogare le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi ha pubblicato il contenuto illecitamente.
Il tema del diritto alla privacy e dei limiti dei poteri delle forze dell’ordine è da tempo al centro del dibattito pubblico e una delle domande più frequenti riguarda proprio la possibilità, soprattutto nel corso di un servizio operativo, di chiedere a un cittadino di cancellare una foto o un video.
Formalmente un ordine di cancellazione di una foto, senza un motivo preciso sarebbe illegittimo e, pertanto, non vincolante. Tuttavia, quando una foto o un video potrebbero rappresentare un elemento utile rispetto alla necessità di effettuare un’indagine, la procedura corretta impone di sequestrare il dispositivo. Solo in questo modo il materiale può essere analizzato e utilizzato come prova.
Secondo la legge (art. 354 cod. proc. pen.), la polizia può intervenire senza l’autorizzazione del pubblico ministero in caso di urgenza, cioè quando non è possibile attendere il provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Ciò accade, ad esempio, quando il dispositivo costituisce corpo del reato, cosa pertinente al reato, ovvero contiene elementi utili a ricostruire i fatti.
Nel verbale di sequestro, di cui viene consegnata copia all’interessato, sarà indicato il precipuo motivo del sequestro stesso. Il verbale deve poi essere trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero, il quale ha altre 48 ore per convalidare o annullare il sequestro.
La giurisprudenza (Cass., 13 ottobre 2025, n. 33657) ha precisato che il sequestro di uno smartphone è legittimo solamente se l’autorità procedente individua specificamente i dati che si intendono acquisire all’interno del dispositivo ai fini dell’accertamento del reato.
Il sequestro dello smartphone è sempre legittimo quando un soggetto viene colto in flagranza di spaccio di droga, essendo utile a rintracciare contatti, chat o messaggi legati all’attività illecita; quando un individuo viene sorpreso a conservare contenuti pedopornografici sul computer o sul telefono, il sequestro consente di acquisire prove decisive per l’indagine.
Senza un provvedimento di sequestro, un ordine di cancellazione non avrebbe alcun fondamento giuridico e potrebbe esporre a conseguenze penali e disciplinari. Peraltro, obbligare qualcuno a eliminare un contenuto significherebbe distruggere una potenziale prova, con il rischio di compromettere la stessa attività investigativa.
In caso di sequestro la legge non impone a una persona indagata l’obbligo di fornire la password o le credenziali di accesso al dispositivo. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’indagato può legittimamente rifiutare di sbloccare il telefono senza che ciò comporti conseguenze penali.


