La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5051/26 pubblicata il 6 marzo 21026, ha enunciato il principio di diritto che le cosiddette festività soppresse, ad oggi trattate come semplici permessi retribuiti, devono essere considerate a tutti gli effetti giorni di ferie retribuite.
La decisione nasce da un contenzioso che riguarda i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale, come medici, infermieri e personale tecnico. Tuttavia, il principio affermato dalla Cassazione è generale e riguarda tutti i lavoratori: quando un giorno di riposo è equiparabile alle ferie, deve garantire lo stesso trattamento economico.
In concreto, quindi, queste giornate non sono permessi “minori”, non possono essere trattate con regole diverse dalle ferie e devono avere le stesse tutele economiche e giuridiche.
Pertanto, nella base di calcolo della retribuzione feriale, incluse le festività soppresse, devono includersi tutte le voci variabili. Vediamo meglio.
Una delle conseguenze più importanti riguarda il calcolo della retribuzione. Secondo la Cassazione, dovendo essere equiparate alle ferie, durante queste giornate il lavoratore non deve guadagnare meno rispetto a quando lavora normalmente. Per questo motivo, nella paga devono essere incluse:
- le indennità di turno,
- le voci accessorie legate alle mansioni,
- eventuali compensi aggiuntivi,
- perfino il valore del buono pasto.
In pratica, la giornata deve essere pagata come se fosse lavorata.
Altro punto centrale riguarda cosa succede se questi giorni non vengono utilizzati. Essendo ferie a tutti gli effetti non possono essere “persi” ma devono essere riconosciuti economicamente alla fine del rapporto di lavoro.
Per evitare di dover pagare l’indennità per la mancata fruizione, il datore di lavoro: deve dimostrare di aver informato il dipendente e di avergli dato la possibilità concreta di usufruire di queste giornate. Se non lo fa, il diritto all’indennizzo resta.
a decisione della Cassazione mette fine a anni di interpretazioni contrastanti. Il messaggio è chiaro: le 4 giornate di festività soppresse diventano a tutti gli effetti ferie retribuite. Pertanto, i lavoratori non possono essere penalizzati economicamente durante i periodi di riposo riconosciuti dalla legge.
Il caso riguarda il personale sanitario, ma il principio è più ampio e gli effetti valgono per la totalità dei lavoratori.



