Abbiamo ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione al trattamento economico spettante in caso di congedo straordinario per assistenza a soggetti diversamente abili.
Durante il congedo straordinario biennale per assistenza previsto dall’articolo 42 comma 5 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è assicurato all’interessato il mantenimento del posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità sostitutiva dello stipendio.
Con la circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha aggiornato i massimali della menzionata indennità sostitutiva ufficializzato i nuovi limiti applicabili per l’anno in corso, adeguando le cifre stabilite originariamente dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Per il 2026, dunque, la soglia economica complessiva che lo Stato mette a disposizione per ogni anno di congedo è pari a 57.837 euro. Questa cifra rappresenta la somma di due componenti distinte. La prima quota è l’indennità diretta erogata al dipendente, che per l’anno in corso non può superare il limite massimo di circa 43.380 euro annui. La seconda quota, pari a circa 14.460 euro, costituisce invece l’importo massimo destinato alla copertura della contribuzione figurativa, ossia i contributi che lo Stato versa virtualmente per garantire che il periodo di assenza non crei un vuoto nella futura pensione del lavoratore. Se la retribuzione ordinaria del dipendente supera questi parametri, l’eccedenza non viene indennizzata, determinando una perdita netta per i redditi più elevati.
La determinazione del sussidio mensile segue una logica basata sull’ultima retribuzione percepita, ma esclude una parte significativa delle competenze che normalmente integrano il cedolino paga. L’INPS calcola, infatti, il 100% dell’indennità prendendo come riferimento esclusivo le voci fisse e continuative dello stipendio base.
Questo significa che dall’assegno mensile durante il congedo sarà escluso qualsiasi elemento variabile, legato all’effettiva presenza in servizio o al rendimento. Restano quindi esclusi dal calcolo i compensi per il lavoro straordinario, i premi di produzione legati agli obiettivi aziendali, le indennità di trasferta, le maggiorazioni per i turni notturni o festivi e ogni altra forma di emolumento occasionale. Per i lavoratori che fanno affidamento su queste componenti accessorie per elevare il proprio reddito mensile, il passaggio al regime di congedo può comportare una contrazione immediata e tangibile della disponibilità economica, nonostante la continuità formale dello stipendio base.
Oltre alla rimozione delle voci variabili dal calcolo mensile, la legge prevede un blocco totale di alcuni diritti che maturano normalmente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’effetto della sospensione del rapporto di lavoro si estende infatti agli istituti contrattuali a lungo termine, generando un impatto economico che si manifesta totalmente solo successivamente.
Occorre, infine, aver presente che durante i mesi di fruizione del congedo straordinario, il dipendente non matura i giorni di ferie né i permessi retribuiti. Allo stesso modo, si interrompe la maturazione della tredicesima e dell’eventuale quattordicesima mensilità, che verranno corrisposte dal datore di lavoro a fine anno decurtate dei dodicesimi corrispondenti al periodo di assenza. La misura incide anche sul TFR e il periodo passato in congedo straordinario viene completamente escluso dal relativo computo, riducendo la liquidazione finale che il lavoratore percepirà al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
La fruizione della tutela è subordinata al limite temporale di 2 anni nell’ambito della vita lavorativa del richiedente. Questo sbarramento opera seguendo una doppia limitazione che impedisce la cumulabilità dei periodi assistenziali, indipendentemente dal mutare delle condizioni familiari o professionali.
Da un lato, il vincolo si applica al lavoratore, per cui un dipendente non può richiedere più di 24 mesi totali di astensione, anche se nel corso della sua carriera si trova a dover assistere più parenti diversi colpiti da disabilità grave. Dall’altro lato, il medesimo limite di 2 anni si applica alla persona assistita. Se per lo stesso disabile grave un primo familiare ha già utilizzato un anno di congedo, un eventuale secondo familiare che subentri nell’assistenza potrà beneficiare soltanto del singolo anno residuo, poiché lo Stato non concede più di 24 mesi di copertura complessiva per lo stesso soggetto fragile.






