Il contenuto del certificato medico prodotto dal lavoratore in malattia ha valenza probatoria circa l’effettività dello stato di malattia ed è superabile solo e unicamente mediante ulteriori approfondimenti di tipo medico- legale.
Il principio è enunciato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la Sentenza n. 6884/2025 dell’8 aprile 2026 che ha cassato una decisione di appello che in riforma della sentenza di primo grado (confermativa della ordinanza emessa all’esito della fase sommaria), aveva respinto la domanda intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore dipendente per simulazione dello stato di malattia.
I giudici di legittimità nel premettere che in materia di licenziamento, spetta al datore di lavoro” l’onere di dimostrare la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, precisa che tale onere probatorio è tradizionalmente inteso con rigore.
In tal senso pur non essendo necessaria la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione, potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentirne in via presuntiva l’accertamento, l’insussistenza dello stato di malattia e quindi della relativa simulazione non può essere tratta sulla base della valorizzazione di circostanze la cui valenza probatoria risulta smentita dalla sussistenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza e consacrati nella certificazione medica.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansio depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico- legale, che non risultavano essere stati effettuati.
In questa prospettiva del tutto incongrua si rivela, secondo la Cassazione, ogni valutazione in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo “visivo” del paziente) “traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia”.
In altri termini, la esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l’inferenza probabilistica della natura simulata della malattia.






