Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo il limite di età di 30 anni per il concorso a commissari di Polizia, ritenendolo sproporzionato. Questa decisione annulla il limite in vigore, ripristinando potenzialmente le norme precedenti che prevedevano tetti più alti (fino a 32-35 anni).
La questione ha riguardato la contestazione dell’abbassamento da 32 a 30 anni del limite di età per l’accesso alla carriera di Commissario di polizia in relazione al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno 2 dicembre 2019 n. 333- B/12H.27.19, pubblicato il giorno 3 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale IV concorsi ed esami n. 95, che prevedeva quale requisito di partecipazione il non aver compiuto il trentesimo anno di età in virtù del D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.
Ricordiamo che precedentemente, come già riferito su queste stesse pagine (https://siulp.it/limite-di-eta-fissato-a-30-anni-per-il-concorso-per-commissario-della-ps) lo stesso Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 05654/2023 (Sezione Seconda) dell’8 giugno 2023, aveva dichiarato Legittimo il limite di età fissato a 30 anni per la partecipazione al concorso per Commissario della Polizia di Stato.
La nuova pronuncia del Consiglio di Stato comporta l’annullamento della norma che fissava il limite a 30 anni, determinando la “reviviscenza” della normativa previgente (che prevedeva il limite a 32 anni).
Il limite dei 30 anni è stato ritenuto irragionevole e privo di una comprensibile giustificazione nonché in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 216 del 2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”
La decisione recepisce l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stabilendo che un limite così basso non è giustificato dalle funzioni di commissario, le quali hanno natura prevalentemente gestionale e direttiva piuttosto che prettamente operativa.
La sentenza n. 397/2026 ha segnato una svolta, bocciando il limite dei 30 anni, che era in vigore dal 2018, in quanto discriminatorio e irragionevole. L’effetto di questo annullamento è, come spiegato dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, quello di far rivivere la norma previgente, ovvero quella dell’art. 3 D.M. Interno 6 aprile 1999 n.115, che prevedeva il limite di età di 32 anni.


