Copertura assicurativa tutela legale e responsabilità civile a favore del personale della Polizia di Stato

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Ultimo aggiornamento 21/11/2022

Il 15 novembre si è svolto il primo incontro, alla presenza del Direttore del Servizio Fondo Assistenza dr.ssa Sarà Fascina e del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dr.ssa Maria De Bartolomei, relativo all’utilizzo dei fondi per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale della Polizia di Stato, stanziati con la legge di bilancio nr. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 1000 e 1001.

Ad oggi la tutela legale per il personale si basa su due direttrici principali:

  • la prima riguarda genericamente i dipendenti pubblici che, nei casi di procedimenti penali chiusi con l’esclusione di responsabilità da parte del richiedente. (articolo 18 del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67), e previo il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato;
  • la seconda si riferisce all’art. 32 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, che riguarda segnatamente il nostro comparto e, in particolare, i procedimenti a carico di Ufficiali o Agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per fatti occorsi in servizio e riguardanti l’uso delle armi o dei mezzi di coazione fisica. La tutela legale anche in questo caso prevede il rimborso delle spese di difesa previo parere di congruità dell’Avvocatura.

La evidente insufficienza di questi strumenti ha spinto il sindacato a reperire fondi sul tavolo contrattuale per consentire all’Amministrazione della P.S. di stipulare con LLOYD’S Insurance Company S.A. e con la compagnia Roland due polizze assicurative, per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, nello svolgimento delle attività istituzionali, e per la copertura della tutela legale per fatti attinenti al servizio. Le coperture assicurative citate utilizzano fondi contrattuali, riguardano il personale PS non dirigente e rappresentano una previsione integrativa rispetto a quelle fattispecie non coperte dalle due polizze afferenti le norme di legge indicate.

Le menzionate polizze garantiscono un anticipo sulle spese legali in attesa della definizione del giudizio, e coprono la parte delle spese di difesa non ritenute congrue dall’avvocatura dello Stato.
In relazione al parere di congruità il sindacato ha eccepito il conflitto di interesse atteso che l’Avvocatura dello Stato, da un lato interviene a tutela dei dipendenti a spese dell’Amministrazione, dall’altro esprime un giudizio di congruità rispetto alle spese richieste dagli eventuali difensori di fiducia. In tal senso, l’amministrazione è stata sollecitata a formulare un quesito al garante della concorrenza. Per questo è stata richiesta di verificare la possibilità di costituire un tavolo composito, con la partecipazione anche dell’ordine degli avvocati e dei sindacati, al fine di costituire un organismo collegiale che si incarichi in futuro di valutare la congruità delle spese richieste dai singoli professionisti.

La riunione faceva riferimento alle risorse ottenute sull’ultimo tavolo di rinnovo contrattuale, unitamente all’estensione dell’art. 54 sulla previdenza e allo stanziamento per la previdenza dedicata, che pur essendo riconducibili alle risorse contrattuali, di fatto, sono state previste attraverso la legge di stabilità senza alcuna limitazione fatta eccezione per la specifica indicazione che devono essere spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi del personale della Polizia di Stato.

L’ultima Legge di bilancio, infatti, ha stanziato per la Polizia di Stato, in aggiunta a quanto descritto, per l’anno 2022, € 1.470.350 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale della PS per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del sevizio. L’Amministrazione, nel corso della riunione, ha sottolineato che il predetto stanziamento, essendo non strutturale, è destinato ad essere necessariamente utilizzato entro l’anno pena confluenza nei residui passivi del MEF.

Ciò premesso, il SIULP ha avanzato la proposta di stipulare una polizza ex novo, atteso che quella precedente era stata appena rinnovata, chiedendo che  il bando per la nuova polizza prevedesse la copertura di tutte le ipotesi oggi non ricomprese, come ad esempio la costituzione di parte civile da parte dei singoli colleghi ovvero la prescrizione, stabilendo la possibilità di poter integrare, su base volontaria, da parte dei beneficiari, la copertura per ogni sinistro sino alla colpa grave – previa stima del costo procapite in tale ipotesi e che dette risorse fossero utilizzate anche per la stipula di una polizza assicurativa destinata ad estendere le stesse tutele anche ai Dirigenti della Polizia di Stato, considerato che questi non hanno la possibilità di integrare la tutela legale.

Il Siulp, nel ritenere improrogabile l’istituzione di un tavolo tecnico specifico per stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva, ha richiesto la comunicazione di una serie di dati necessari a valutare come predisporre il capitolato per estendere sia l’applicabilità delle polizze alle fattispecie ad oggi non previste, sia le tutele assicurative al personale dirigente.

In merito alle richieste informazioni, l’Amministrazione ha provveduto, in data 16 novembre, ad inviare una dettagliata documentazione. Forniremo dettagliate informazioni sui futuri sviluppi della problematica.

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