Come noto, nel tempo la disciplina prevenzionistica ha responsabilizzato tutti i soggetti della cosiddetta “line” aziendale attraverso una distribuzione “a cascata” degli obblighi di sicurezza che ha condotto ad una quadripartizione degli stessi tra datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
Tra questi, il preposto svolge la funzione essenziale del controllo e della vigilanza, ed è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni ad esso demandate, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure ° proprio.
All’articolo 2, comma | /er:. e) dei d.igs. 831/08 (TUSL) è specificato che trattasi di “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Similmente, l’art. 3 comma 1, /er:. d), del D.M. n. 127/2019 (Individuazione dei dirigenti e preposti) lo definisce “soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alia natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone ia corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell’organizzazione dell’ufficio”.
Le sue attribuzioni sono dettagliate all’art. 19 del TUSL che dispone che i preposti devono:
» sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali în materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
» in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
e incaso di mancata attuazione delle disposizioni impartite 0 di persistenza della
inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; e incaso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Ebbene, stante quanto sancito dalla norma!, il datore di lavoro, “che esercita l’attività di cui all’articolo 3, ed ì dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite”, devono individuare il preposto o i preposti.
Si tratta, in effetti, di individuare formalmente quei soggetti che, in ragione delle
“ competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività dei lavoratori e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Invero le peculiarità organizzative della Polizia di Stato rendono agevolmente individuabile la figura prevenzionale di specie sulla base dell’incarico e del ruolo svolti.
A mero titolo esemplificativo, nei servizi continuativi o che si articolano con una
turnazione del personale, si potrà, di fatto, individuare agevoimente il preposto nel
, soggetto che è chiamato a svolgere un ruolo di sovriritendenza e di coordinamento degli altri dipendenti”. Il criterio in parola, risponderà anche ad esigenze di organizzazione e di trasparenza all’interno dell’unità lavorativa e di chiarezza nei rapporti con i lavoratori, ai fini di una immediata identificazione del loro interlocutore. i
Atteso che il d.lgs. 81/08 non fornisce alcuna indicazione in merito alle modalità di individuazione del preposto, che pertanto sono da intendersi rimesse in capo al datore di lavoro, l’adempimento in parola potrà quindi essere formalizzato, in termini generali, per quel che attiene Îe attività ordinarie, in un allegato al documento di valutazione dei rischi, per dare evidenza che il datore di lavoro abbia provveduto a mettere in piedi un sistema di gestione della sicurezza aziendale, strutturato ed organizzato, secondo criteri chiari e adottabili in ognuno di detti contesti.
Invece, nelle attività caratterizzate dall’esposizione a fattori di rischio specifici che richiedono dedicate procedure di sicurezza e conoscenze tecniche particolari – quali ad esempio quelle di polizia scientifica, di gestione dei poligoni di tiro, di artificiere, o che comportino l’utilizzo di apparecchiature che emettono agenti pericolosi per la salute (ad esempio fonti radiogene) – sarà necessario provvedere ad una individuazione dei preposto secondo criteri che non comprendano soltanto la qualifica e la posizione gerarchica, ma anche la competenza, l’esperienza e la specifica formazione.
Premesso quanto sopra, nel sottolineare l’importanza dell’adempimento in questione, si segnala che ogni eventuale richiesta di chiarimento potrà essere trasmessa alla 3* Divisione del Servizio Affari Generali di Sanità- dipps017.0103@pecps.interno.it.