Errore di calcolo della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolato negli anni 1981, 1982, 1983

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Riportiamo il testo della nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali. Nell’allegato riportiamo la lettera inviata al Presidente dell’INPS Boeri.

Recentemente è stata portata all’attenzione di questa Amministrazione una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri arruolatisi negli anni dal 1981 al 1983, relativa all’applicazione della percentuale di calcolo della base pensionabile.

Al riguardo è stata interessata la Direzione Centrale per le Risorse Umane che ha riferito che la questione risulta ad oggi all’esame della Direzione Centrale dell’INPS, che ha sollevato talune perplessità nella applicazione della norma da parte di una Sede Periferica dell’Istituto Previdenziale, la quale ha effettivamente ricalcolato la pensione di un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Preliminarmente, è stato riferito che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione. Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33%, fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno.

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Il legislatore del 1973 (T.U. pensioni n. 1092, art. 54, comma l) ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (= 20 anni).

La fattispecie che ha generato il contenzioso non ricade, tuttavia, nell’applicazione dell’art. 54, lo comma del citato T.U., dal momento che l’interessato risulta cessato con un’anzianità contributiva superiore ai 35 anni e non con un servizio utile tra i 15 e i 20 anni.

In ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, lo comma del T.U 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l’estensione con norma ad hoc.

In conclusione, la citata Direzione Centrale è dell’avviso che sia necessario attendere le determinazioni definitive dell’lNPS, al fine di una compiuta valutazione della fattispecie.

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