Ferie non godute dal dipendente passato ad altro impiego pubblico

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Ultimo aggiornamento 29/09/2023

Ferie non godute dal dipendente dispensato dal servizio per permanente inidoneità all’impiego e passato ad altro impiego pubblico

Ci scrive un nostro lettore il quale, essendo stato dispensato dal servizio per permanente inidoneità all’impiego e passato ad altra amministrazione pubblica, chiede se gli spetti il pagamento sostitutivo delle ferie non godute nel precedente impiego nella Polizia di Stato.

In premessa, ricordiamo che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138), poiché diversamente, nel caso in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne opera il divieto di monetizzazione delle ferie (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

In relazione alle ferie non fruite del dipendente passato ad altro impiego presso una diversa pubblica amministrazione vi sono orientamenti applicativi della Funzione pubblica (CFL 106) che riguardano la mobilità tra Amministrazioni appartenenti a comparti diversi, secondo i quali, considerate anche le previsioni della contrattazione collettiva di settore, non essendovi cessazione del rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto presso un nuovo datore di lavoro, deve ritenersi esclusa la possibilità̀ di monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente prima del trasferimento, essendo senz’altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro. Ciò anche alla luce del fatto che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità̀ previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.

Con riferimento ai Militari la Direzione Generale per il Personale civile del Ministero della difesa con la circolare n. 46927 del 09.06.2010, che ha disciplinato, tra l’altro, la gestione delle ferie per tale personale, ha previsto che con il transito per inidoneità dall’impiego militare a quello civile il rapporto di lavoro subisce una novazione soggettiva determinata dal nuovo status. Quindi, eventuali richieste di ferie, maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione militare e non fruite all’atto del transito stesso, dovranno essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione militare stessa. Pertanto, agli ex militari, transitati nell’impiego civile, verranno riconosciute le ferie nella misura di giorni 32 (28 gg.+ 4 gg. L. 937/1977), da riproporzionarsi in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell’impiego civile, iniziato dalla data indicata nella determinazione che perfeziona il transito.

In relazione alla problematica che interessa si sono altresì succedute diverse e indicative pronunce della giurisprudenza amministrativa.

In relazione al caso di un dipendente giudicato non idoneo al servizio militare e fatto transitare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, il giudice amministrativo ha affermato che il dipendente in questione non risulta cessato dal servizio, ma transitato – senza soluzione di continuità – nei ruoli civili del Ministero; sicché –ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 4, del successivo D.P.R. n. 171/2007- il pagamento sostitutivo sarebbe consentito soltanto “..qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita” . (TAR Puglia Sez. 2, n. 00914/2015 del 19 giugno 2015).

Ancora, “Il transito di ruolo non è altro che un peculiare trasferimento del dipendente che non estingue, né cancella il precedente rapporto giuridico, ma ne opera soltanto una sua modificazione, così che permangono inalterati tutti i diritti quesiti, compresi quelli di natura patrimoniale e previdenziale in precedenza ottenuti, nonché e a maggior ragione, le ferie già maturate”. Sarà poi ….”onere dei ricorrenti richiedere alla amministrazione civile di poter usufruire delle ferie non godute”, perché solo in caso di negativo riscontro dell’istanza può reclamarsi il pagamento in termini sostitutivi del congedo non goduto, diversamente opinando verrebbe lasciato all’iniziativa dell’interessato se godere del congedo ovvero richiederne il pagamento. (Tar Lazio sede di ROMA (Sezione Prima Bis) n. 211199/2015 del 10 settembre 2015)

In altra circostanza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la libera scelta di transitare in altri ruoli, dunque, costituisce la causa prima della mancata fruizione delle ferie e non sussiste, al contrario, il presupposto legittimante dell’invocato diritto alla monetizzazione, vale a dire una causa assorbente esterna che abbia improvvisamente ed ineludibilmente interrotto il rapporto di impiego. (Tar Lazio (Sezione Prima Ter) sentenza n. 05934/2017 del 18 maggio 2017).

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