Non si ha assenza ingiustificata se il lavoratore consegna il certificato medico di malattia, a fronte di un’assenza protrattasi per sette giorni ininterrottamente, solo dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare. Non è rilevante che per un’intera settimana il dipendente sia rimasto assente senza consegnare una giustificazione ed è parimenti irrilevante che il certificato medico attesti retroattivamente uno stato di malattia iniziato più di una settimana prima.
La consegna del certificato medico dopo l’avvio dell’azione disciplinare impedisce che si produca la fattispecie inadempiente dell’assenza ingiustificata e riconduce l’episodio alla più lieve ipotesi della giustificazione tardiva dell’assenza. Il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro costituisce, in tale contesto, un atto manifestamente illegittimo per insussistenza del fatto contestato e comporta, a carico del datore, la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno commisurato alle mensilità non lavorate, oltre al versamento dei contributi.
La Cassazione ha raggiunto questa conclusione (sentenza 33134/2022) sul rilievo che, laddove il Ccnl preveda sia l’ipotesi della tardiva giustificazione dell’assenza, sia quella dell’assenza rimasta ingiustificata, la trasmissione del certificato di malattia dopo un ampio intervallo temporale ricade, sempre e comunque, nella fattispecie inadempiente di grado minore. Se il certificato medico è stato consegnato, l’assenza ingiustificata non si produce e la condotta del lavoratore potrà essere sanzionata, ricorrendone le condizioni, solo nel perimetro della tardività della giustificazione. A tal fine, è del tutto irrilevante che la consegna del certificato sia avvenuta solo dopo che il datore aveva dato impulso all’azione disciplinare.
Il Ccnl applicato stabiliva la sanzione del licenziamento disciplinare in presenza di più di tre giorni continuativi di assenza ingiustificata e una misura conservativa graduata fino al massimo della sospensione per la giustificazione tardiva. La Cassazione ritiene dirimente la codificazione delle due diverse fattispecie nel contratto collettivo, osservando che la consegna del certificato si è prodotta sul piano materiale ed essa impone, per ciò stesso, di ricondurre l’inadempimento nell’ambito della giustificazione tardiva.
Non è stata valorizzata la tesi contraria, per cui la giustificazione dell’assenza va rapportata al momento in cui essa avrebbe dovuto manifestarsi, ovvero a ridosso dei giorni di malattia. La Cassazione ha respinto questa censura e ha affermato che, anche se interviene solo a seguito dell’azione disciplinare, la trasmissione del certificato medico retroattivo per la giustificazione di sette giorni continuativi di assenza integra gli estremi della giustificazione tardiva.