In vigore la Convenzione OIL su violenze e molestie sui luoghi di lavoro

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Con comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, è stato dato avviso dell’entrata in vigore, il 29 ottobre 2022, della Convenzione dell’organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.

L’Italia è il nono paese al mondo e il secondo in Europa ad aver ratificato il trattato internazionale, ratifica avvenuta con la legge 15 gennaio 2021, n. 4.

La Convenzione OIL n. 190 si caratterizza per essere la prima norma internazionale atta a prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Le sue norme sono integrate dalle disposizioni della Raccomandazione n. 206 e, come da dettato normativo, vanno “considerate congiuntamente”.

La Convenzione OIL n. 190 stabilisce che con l’espressione “violenza e molestie” nel mondo del lavoro si indica un “insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico”.

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La fattispecie della violenza e delle molestie legate al lavoro include inoltre la violenza e le molestie di genere intendendosi per tale “la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali”.

Il perimetro di applicazione della Convenzione è molto ampio applicandosi la stessa:

  1. a tutti i lavoratori e “altri soggetti nel mondo del lavoro” indipendentemente dal loro status contrattuale, ivi comprese le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro;
  2. a tutti coloro che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datore di lavoro;
  3. a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali.

La fattispecie di “violenza e molestie nel mondo del lavoro” inoltre può essere integrata in occasione di lavoro o in connessione con il lavoro, ovvero può scaturire dal lavoro ovvero nel posto di lavoro, in luoghi in cui si riceve la retribuzione, o destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi, durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro, durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
Gli Stati membri sono tenuti a:

  • rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie;
  • rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, in particolar modo la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso;
  • adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione.

La Convenzione suddivide le azioni degli Stati Membri ratificanti in 3 macro ambiti.

1. Protezione e prevenzione
A scopo di prevenzione e protezione, gli Stati Membri ratificanti dovranno provvedere a:

  • adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere;
  • adottare misure per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e che garantiscano una protezione efficace;
  • adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate attraverso, in particolare, una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale, ovvero l’inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nonché l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi.

2. Verifica dell’applicazione, ricorso e risarcimento
Gli Stati Membri ratificanti dovranno inoltre attivare meccanismi virtuosi che consentano di verificare l’applicazione delle norme e, del singolo, di agire per l’effettività della tutela riconosciuta.

A tal fine si dovranno, in particolare, adottare misure adeguate che consentano non solo di controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, ma anche di garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci nonché di proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza e di introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro.

L’efficacia dei diritti potrà essere garantita anche attraverso l’azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Alle lavoratrici e ai lavoratori si dovrà poi riconoscere il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza temere conseguenze.

3. Orientamento, formazione e sensibilizzazione
Oltre all’adozione, in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e i sindacati, di politiche nazionali pertinenti, occorrerà mettere a disposizione dei datori di lavoro, delle lavoratrici e lavoratori, e delle rispettive organizzazioni misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili e attuare campagne di sensibilizzazione.

Le disposizioni della Convenzione OIL n. 190 saranno applicate con leggi e regolamenti nazionali, contratti collettivi e con tutte le altre misure conformi alle procedure nazionali.

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