Della cancellazione del reato di abuso di ufficio e dei suoi effetti abbiamo diffusamente parlato nel precedente numero di questo notiziario, precisando che in contemporanea è stato reintrodotto il reato di peculato per distrazione all’interno del decreto svuotacarceri. La nuova figura di reato prevede che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”
Ma il Ddl “Nordio” contiene altre norme alle quali occorre accennare per completare l’informazione sulle ultime novità in materia di giustizia.
In primo luogo, il legislatore limita a condotte particolarmente gravi il reato di traffico di influenze, aumentandone la pena minima, che passa da un anno a un anno e sei mesi. In particolare, l’aggiornamento della fattispecie di reato comporta che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e non vantate, mentre l’utilità data o promessa in alternativa al denaro è solo economica.
Novità anche per i giornalisti, che potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia “riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”. I PM e i giudici dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Viene eliminata, poi, per le sentenze di assoluzione che riguardano reati di “contenuta gravità”, la possibilità di ricorrere in appello per l’accusa. Una strada già tentata in passato con la riforma Pecorella bocciata dalla Corte costituzionale. Potranno essere impugnate dal PM, invece, le assoluzioni per i reati più gravi, compresi quelli del Codice Rosso.
Sarà un collegio di tre giudici, non più un solo magistrato, a decidere, durante le indagini, l’applicazione della custodia cautelare in carcere, previo interrogatorio dell’indagato, tranne se ricorre il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o se si tratta di reati gravi commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale
L’informazione di garanzia dovrà obbligatoriamente contenere una “descrizione sommaria del fatto”, oggi non prevista. E la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l’indagato.
Per i processi di mafia, il rischio di nullità era legato al fatto che la legge prevede che i giudici popolari non debbano avere più di 65 anni. Il ddl, con una norma di interpretazione autentica, stabilisce che il requisito anagrafico si riferisce solo al momento della nomina.