A completamento di quanto riportato nel precedente articolo al riguardo della Riforma dello sport e lavoratori, occorre aggiungere che per ciò che riguarda il lavoro nel mondo sportivo, sono state introdotte ulteriori novità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Le ultime correzioni, in vigore dal 5 settembre corrente, prevedono un limite di tempo esteso al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti sui contratti da luglio a settembre, ovvero per il tempo necessario all’introduzione dei cambiamenti per il nuovo registro delle attività sportive.
Sulla base della distinzione tra lavoratori sportivi e volontari, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Gli stessi possono, inoltre, ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive
I Dipendenti pubblici la cui attività travalichi i limiti del volontariato e rientri nel del lavoro sportivo possono svolgere la loro attività solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerca.
Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, questa si intende accettata se non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza. Viene, in pratica, applicato il principio del silenzio assenso ai dipendenti pubblici che vogliono lavorare nello sport dilettantistico a titolo oneroso.
Il limite massimo settimanale per il lavoro sportivo autonomo viene elevato da 18 a 24 ore, e i contratti possono essere applicati anche nei confronti di:
– FSN: Federazioni Sportive Nazionali;
– DSA: Discipline Sportive Associate;
– EPS: Enti di Promozione Sportiva.
Arrivano novità anche sugli obblighi assicurativi, per cui anche i lavoratori sportivi con guadagno inferiore a 5.000 euro dovranno provvedere ad assicurarsi al pari dei volontari.
Vengono esclusi coloro che sono iscritti ad un Albo riconosciuto, che sono impiegati nell’attività in ambito sportivo. E’ altresì escluso il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.