Proroga dei termini delle disposizioni nel corso dell’emergenza

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Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni inerenti alla gestione del Personale della Polizia di Stato nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio u.s è stato prorogato fino al 30 aprile 2020, ha reso necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia di alcune disposizioni legislative.

Preme porre all’attenzione delle SS.LL. le misure di maggior interesse ai fini della gestione del Personale della Polizia di Stato, finalizzate a contemperare la tutela della salute con le esigenze di efficiente funzionamento dell’ Amministrazione.

Si fa riferimento in particolare all’art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “milleproroghe”), recante misure in tema di “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Da tale disposizione discende la proroga fino al 31 marzo 2021 dell’efficacia delle disposizioni legislative riportate nell’allegato 1 al citato decreto-legge.

Tra le disposizioni prorogate risultano di particolare interesse le seguenti:

– articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19;

– articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.

Inoltre, è opportuno ricordare che, prima con D.M. 23 dicembre 2020 e successivamente con D.M. 20 gennaio 2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha prorogato sino al 30 aprile 2021 le disposizioni del D.M. 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione, richiamate per la Polizia di Stato nella circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121
dell’11 novembre 2020.
In ragione, invece, della mancata proroga dell’articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,” con riferimento alla categoria dei lavoratori disabili e lavoratori fragili trovano oggi applicazione l’art. 26, comma 2-bis d.1. n. 18/2020, in vigore fino al 28 febbraio 2021, nonché l’art. 5, comma 4, lett. b), d.P.C.M. 14 gennaio 2021 secondo cui, nelle pubbliche
amministrazioni, i dirigenti adottano – di norma – nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.

Con riferimento alla categoria dei dipendenti genitori di minori di anni 16, si dà atto che l’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126} ha cessato di avere efficacia il 1° gennaio 2021. Pertanto, nel caso di quarantena obbligatoria del figlio minore (non invece per il caso della didattica a distanza), continueranno ad applicarsi le disposizioni emanate
con la circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza n. 15121 dell’11 novembre 2020 circa l’istituto da utilizzare in caso di quarantena dei familiari conviventi, secondo cui in via prioritaria deve essere vagliata la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Solo in subordine, qualora lo smart working non sia praticabile, il dipendente potrà essere dispensato temporaneamente in via precauzionale a norma dell’art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, secondo le modalità e i criteri indicati nella suddetta circolare.

Inoltre, sempre nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il sopracitato art. 5, comma 4, lett. b) d.P.C.M. 14 gennaio 2021 stabilisce che i dirigenti adottano anche nei confronti dei destinatari dell’art. 21-bis d.l. n. 104/2020 ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare.

 

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